Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 23/04/02 n. 189/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. AVELLINO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 10.4.2002 DELL’ALLENATORE GAETANO AUTERI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 – gara Benevento-Avellino del 29.3.2002) PROCEDURA D’URGENZA

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 23/04/02 n. 189/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. AVELLINO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 10.4.2002 DELL’ALLENATORE GAETANO AUTERI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 - gara Benevento-Avellino del 29.3.2002) PROCEDURA D’URGENZA Con delibera del Giudice Sportivo veniva squalificato, fino a tutto il 10 aprile 2002, l’allenatore dell'Avellino Gaetano Auteri per insistito atteggiamento di protesta verso l’arbitro, successivamente divenuto ingiurioso. Proponeva ricorso, nelle forme e nei termini di rito, la società, assumendo che si era trattato di una mera protesta affatto ingiuriosa nei confronti del direttore di gara e concludendo quindi per l' annullamento dell'irrogata sanzione. All’udienza del 5 aprile 2002 nessuno era presente. Osserva la Commissione che il proposto reclamo merita accoglimento. In effetti la pronuncia, pur se ripetuta, ma a fine del primo tempo e non durante la gara, della frase: "non ci si può lasciare in dieci così, ci rovina, ci giochiamo una stagione”, in assenza di altre frasi o comportamenti non indicati nel rapporto arbitrale, non assumono la connotazione dell'ingiuriosità, limitandosi ad integrare una mera protesta che, pur se insistita nell’espressione della corretta libertà di critica consentita a qualunque persona; apprezzabile, poi, la circostanza che la condotta venne tenuta non in corso di gara al fine valutativo della condotta complessiva tenuta dall’Auteri. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo revocando la squalifica inflitta all’allenatore Gaetano Auteri. La tassa va restituita.
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