Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 23/04/02 n. 189/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LANCIANO CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 10.500 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 – gara L’Aquila-Lanciano del 10.3.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 23/04/02 n. 189/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' LANCIANO CALCIO AVVERSO LA
AMMENDA DI EURO 10.500 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002
- gara L’Aquila-Lanciano del 10.3.2002)
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha irrogato
alla S.S. Lanciano Calcio la sanzione della ammenda di euro 10.500 per
avere, i propri sostenitori, indirizzato grida e espressioni di discriminazione
razziale, in campo avversario, all’indirizzo di un calciatore locale di colore,
nonchè per lancio di numerosi fumogeni senza colpire, ha interposto rituale e
motivata impugnazione la società.
Nella medesima si contesta il fatto (cori di discriminazione) assumendo
che esso non si è verificato; in ipotesi si richiede la diminuzione della
sanzione inflitta per la modestia degli episodi e la circostanza che essi sono
stati collocati, dai referti, solo nei primi minuti di gara, senza più reiterarsi.
Si fa inoltre presente che nella società Lanciano militano calciatori di
colore. Niente si motiva in punto di lancio di numerosi fumogeni.
Alla odierna riunione sono presenti il Presidente della società ed il suo
difensore, i quali sostanzialmente si riportano ai motivi scritti.
La Commissione Disciplinare esaminati gli atti osserva:
Il primo motivo, quello cioè sulla insussistenza dei fatti, deve essere
respinto. Sul punto infatti lo resistono ben tre referti di ufficiali di gara, tutti
conformi e circostanziati anche nei tempi di durata. Da tali risultanze
emergono due circostanze: la prima che i cori razzisti si sono verificati in
occasione di fasi di gioco che vedevano protagonista il calciatore di colore; la
seconda che tali manifestazioni di intolleranza si sono esaurite nei primi
quindici minuti di gioco. Ove a tali circostanze si aggiunga che il calciatore di
colore non è mai stato sostituito (come risulta dal referto arbitrale) e che
quindi lo stesso ha giocato per ulteriori 75 minuti senza che da parte di
sostenitori del Lanciano gli venissero indirizzati ulteriori insulti, si ricava il
convincimento che i facinorosi si siano ravveduti o più verosimilmente siano
stati ricondotti dal residuo pubblico a tenere un civile comportamento: ciò che
consente di applicare la diminuente prevista dall’art. 10 comma III°, per la
equivalenza delle condotte in esso previste a quelle ritenute da questa
Commissione.
A ciò pare debbasi aggiungere un ulteriore elemento e cioè che gli
episodi sono avvenuti in campo avverso e quindi in una situazione di difficile
controllo da parte della società ospitata.
Venendo ora alla determinazione, della sanzione, ritenuto che quella
irrogata dal Giudice Sportivo è la risultante della somma fra quella per i cori
razzisti calcolata nel minimo (euro 10.000) e quella per il lancio di fumogeni
(euro 500) conferma quella determinata per tale ultima infrazione per la quale
oltre tutto nel gravame proposto niente si motiva e riduce quella per i cori
razzisti a euro 6.000.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la ammenda a 6.000
euro.
La tassa va restituita.
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