Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 23/04/02 n. 189/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPAL AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE PAOLO ANDREOTTI E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE NICOLA BINCHI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 164/C del 26.3.2002 – gara Triestina-Spal del 24.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 23/04/02 n. 189/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' SPAL AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE PAOLO ANDREOTTI E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE NICOLA BINCHI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 164/C del 26.3.2002 - gara Triestina-Spal del 24.3.2002) Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha squalificato i calciatori Paolo Andreotti (Spal) “per atto di violenza verso un avversario mentre il gioco si svolgeva in altra parte del campo, espulso, rivolgeva ad un assistente arbitrale ripetute espressioni offensive" Nicola Binchi (Spal) "per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale (r. A.A.)”. Per ottenere la riduzione di queste sanzioni ha interposto reclamo la società ferrarese sostenendo, quanto al calciatore Binchi, che egli avrebbe proferito le frasi riportate nel rapporto non all’indirizzo dell'assistente arbitrale ma dal portiere della propria squadra che, con il suo comportamento, aveva provocato la sua espulsione e, quanto al calciatore Andreotti, che il medesimo non avrebbe colpito scientemente un avversario ma nel tentativo di svincolarsi dalla stretta marcatura nell’attesa che fosse battuto un calcio di punizione a favore della propria squadra. Espulso e amareggiato dal fatto che ormai solo otto compagni erano rimasti in campo a difendere i colori della Spal, egli avrebbe proferito espressioni di contenuta protesta all’indirizzo dell’assistente arbitrale che aveva segnalato all’arbitro l’episodio, per altro percepito da considerevole distanza. L'assistente arbitrale che ha rilevato gli episodi segnalandoli all’arbitro, riferisce nel proprio rapporto che al 27° del II° tempo il Binchi, a seguito dell’espulsione del portiere della propria squadra, rivolgeva inequivocabilmente al suo indirizzo le frasi riportate nel rapporto delle quali è indubbio il contenuto offensivo e che al 48° del II° tempo il calciatore Andreotti colpiva volontariamente un avversario mentre il pallone era lontano e, uscendo dal campo dopo l’espulsione, proferiva al suo indirizzo le espressioni offensive refertate. Le tesi della reclamante risultano smentite dai rapporti compilati dall'arbitro e dal suo assistente e non possono perciò trovare, sotto questo aspetto, accoglimento. Tuttavia, in punto di sanzione, questa Commissione ritiene equo ridurre come indicato in dispositivo la squalifica inflitta al calciatore Paolo Andreotti considerando che, riguardo al suo comportamento falloso ed offensivo svoltosi nei fatti in unico consecutivo contesto e non in due frangenti tra loro separati ed autonomi, può trovare applicazione l’attenuante della continuazione. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica del calciatore Paolo Andreotti a tre gare. Conferma nel resto. La tassa va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it