Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 23/04/02 n. 189/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ALESSANDRIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE PATRIK MORO E AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 17.4.2002 DELL’ALLENATORE OSCAR PIANTONI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 – gara Alessandria-Sangiovannese del 30.3.2002) PROCEDURA D’URGENZA

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 23/04/02 n. 189/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. ALESSANDRIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE PATRIK MORO E AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 17.4.2002 DELL’ALLENATORE OSCAR PIANTONI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 - gara Alessandria-Sangiovannese del 30.3.2002) PROCEDURA D’URGENZA Con delibera del Giudice Sportivo venivano squalificati fino a tutto il 17 aprile 2002 l’allenatore dell’Alessandria Calcio Oscar Piantoni per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara, e per due gare effettive il calciatore Patrik Moro per atto di violenza verso un avversario a giuoco fermo. Proponeva ricorso, nelle forme e nei termini di rito, la società, contestando il referto arbitrale in quanto descriverebbe, a detta di parte reclamante, i fatti in maniera assolutamente non aderente alla realtà e contraddittoria; al proposito si faceva espressa richiesta di procedere a visionare la videocassetta della gara Alessandria-Sangiovannese del 30 marzo u.s., al fine di poter constatare che il Piantoni non era affatto entrato sul terreno di giuoco poco prima di essere espulso e che il Moro non aveva affatto "stretto il collo con forza con entrambe le mani" al calciatore avversario Amita, numero 8 della Sangiovannese. Tanto premesso, ribadendo richiesta di prova televisiva e ponendo a disposizione la relativa videocassetta, il ricorso concludeva per l'annullamento o, in subordine, per la riduzione della irrogata sanzione. All’udienza del 5 aprile 2002 era presente, quale rappresentante della società, il Dott. Giuseppe Calandra che insisteva nelle conclusioni sopra richiamate. La Commissione osserva: quanto al Piantoni va rilevato che il rapporto arbitrale, atto ufficiale e di fede privilegiata, descrive la condotta da costui tenuta e forma piena prova al proposito, non essendo applicabile al caso in argomento le disposizioni di cui all’art. 31 C.G.S., non riferendosi l’irrogata sanzione a condotta violenta. quanto viceversa al Patrik Moro, la prova televisiva è pienamente ammissibile, ai sensi dell'art. 31 p.to a4) C.G.S., essendo stata irrogata al medesimo sanzione per condotta violenta. Si procedeva pertanto a visionare la videocassetta prodotta da parte ricorrente, verificando preliminarmente la piena garanzia tecnica e documentale delle immagini televisive in relazione al fatto oggetto di reclamo. La visione del filmato consentiva di accertare con chiarezza che la descrizione dei fatti riportata nel rapporto arbitrale era imprecisa, non risultando affatto che il Patrik Moro avesse "stretto il collo con forza con entrambe le mani" al calciatore avversario Amita, numero 8 della Sangiovannese. In realtà, mentre quest'ultimo sta correndo nella presumibile direzione di ricevimento del pallone a seguito di cross di un compagno di squadra dal settore sinistro (e pertanto in azione di giuoco), il Moro Patrik lo carica violentemente con il proprio corpo, spingendolo e sbilanciandolo e commettendo pertanto condotta violenta ai danni di calciatore avversario; tanto premesso va ridotta ad una giornata di squalifica la sanzione irrogata al calciatore dell'Alessandria, autore di condotta violenta ai danni di calciatore avversario in azione di giuoco ed in tal senso delibera la Commissione, accogliendo in parte qua il proposto reclamo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica del calciatore Patrik Moro a una gara. Conferma nel resto. La tassa va restituita.
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