Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/05/02 n. 195/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE OTTAVIO PALLADINI (PESCARA CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER UNA GARA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 – gara Pescara-Taranto del 14.4.2002) – PROCEDURA D’URGENZA

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/05/02 n. 195/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE OTTAVIO PALLADINI (PESCARA CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER UNA GARA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 - gara Pescara-Taranto del 14.4.2002) – PROCEDURA D’URGENZA Il calciatore Ottavio Palladini, del Pescara Calcio, ha proposto in via d’urgenza reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo gli ha inflitto la squalifica per una gara “per comportamento irriguardoso verso l’arbitro al termine della gara”. Ai sensi dell’art. 32 comma 9 del C.G.S., il procedimento d’urgenza non può essere richiesto nel caso di sanzioni che comportino la squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova. Poiché non è questo il caso, il ricorso non può essere esaminato nel merito, perché inammissibile. Per questi motivi, la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo. La tassa va incamerata.
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