Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/05/02 n. 195/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. AVELLINO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 10.000 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 – gara Benevento-Avellino del 29.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/05/02 n. 195/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. AVELLINO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 10.000 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 – gara Benevento-Avellino del 29.3.2002) Interponendo rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato l'ammenda di euro 10.000 per avere i propri sostenitori - nel corso della gara disputatasi il 29.03.2002 fra lo Sporting Benevento e la reclamante - tenuto il comportamento descritto nella motivazione del provvedimento impugnato, la U.S. Avellino si duole, della entità della sanzione, ritenendola sperequata rispetto alla minore misura di quella parimenti irrogata alla socIetà ospitante, il comportamento dei cui sostenitori la reclamante assume essere stato tale da doversi a suo avviso “ascrivere alla società Benevento una responsabilità maggiore di quella imputata all’AveIlino". Chiede pertanto che l'ammenda posta a suo carico venga ridotta. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene il gravame meritevole di considerazione, essendo dell'avviso che nell'esaminata fattispecie la effettiva gravità dei fatti di cui la società è oggettivamente tenuta a rispondere, quale risulta dai documenti ufficiali, trovi adeguata sanzione nell'ammenda di euro 9.000. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo, riducendo la ammenda a 9.000 euro. La tassa va restituita.
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