Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/05/02 n. 195/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 12.000 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 – gara Giulianova-Taranto del 30.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/05/02 n. 195/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' GIULIANOVA CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 12.000 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 172/C del 3.4.2002 – gara Giulianova-Taranto del 30.3.2002) Il Giulianova Calcio ha presentato reclamo avverso la delibera del 3 aprile 2002 con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla società l'ammenda di 12.000 euro per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori nel corso della gara Giulianova-Taranto disputata il 30 marzo 2002. Esaminati gli atti, ritiene la Commissione che la decisione del primo Giudice non meriti censure, puntuale essendo la valutazione dei fatti e congrua la sanzione. Gli atti ufficiali, non decisamente contrastati, assicurano di un comportamento violento e offensivo da parte dei sostenitori della squadra di casa, iniziato nel primo tempo e mantenuto per una parte rilevante del secondo tempo, che può essere così riassunto: - lancio continuato all'indirizzo del direttore di gara, di oggetti di vario tipo e di sputi; - minacce e offese, sempre all'arbitro, da parte di persona non identificata; - offese e minacce in danno di un assistente, che veniva raggiunto da due sputi, mentre una bottiglia piena d’acqua cadeva ad un metro di distanza dalla sua persona; - l'altro assistente era fatto oggetto del lancio di cose varie, veniva raggiunto da alcuni sputi e da un sacchetto di arachidi, e una bottiglia piena d'acqua cadeva ad un metro di distanza; - lancio di otto o nove fumogeni e lancio di bottigliette vuote di plastica all'indirizzo dei calciatori del Taranto; - con pesante violenza l'osservatore arbitrale veniva impedito nei suoi movimenti, e minacciato, mentre cercava di raggiungere lo spogliatoio dell' arbitro; - al termine della gara, una decina di ragazzi entravano nel terreno di gioco "in cerca delle maglietta dei giocatori"; La reiterazione e le modalità della condotta, rivolta anche in danno della tema arbitrale e dell’Osservatore, giustificano ampiamente la sanzione pecuniaria e la diffida, posto che lo scopo dell'invasione non è elemento sconosciuto al primo Giudice, perchè diligentemente repertato, e che le considerazioni sulla "specifica volontà" da parte dell'Osservatore arbitrale di farsi riconoscere e sulla possibile esistenza di rancori personali non hanno pregio alcuno. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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