Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/05/02 n. 195/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE IGOR PROTTI E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIANPIERO PIOVANI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 178/C del 10.4.2002 – gara Livorno-Spezia del 7.4.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 03/05/02 n. 195/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE IGOR PROTTI E
AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE
GIANPIERO PIOVANI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 178/C del 10.4.2002 - gara
Livorno-Spezia del 7.4.2002)
Avverso il provvedimento in epigrafe ha presentato reclamo la società
A.S. Livorno Calcio richiedendo la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri
tesserati Piovani e Protti.
La richiesta risulta così motivata:
- per il calciatore Gianpiero Piovani si contesta la ricostruzione dei fatti
contenuta nel rapporto dell’assistente arbitrale costituente la base del
provvedimento impugnato: lo scontro fra il Piovani e l’allenatore della squadra
ospite è avvenuto a causa dell’impeto con il quale quest’ultimo entrava in
campo al termine della partita per festeggiare la vittoria; ciò avrebbe infastidito
il Piovani provocandone la deprecabile reazione.
- per il calciatore Igor Protti la ricorrente contesta l’interpretazione da
parte del Giudice Sportivo dell’episodio sanzionato: non già un gesto gratuito
e avulso dallo svolgimento del gioco, ma la conseguenza di un movimento
finalizzato a liberarsi dalla “stretta marcatura” dell’avversario, che gli impediva
di ricevere un probabile lancio da parte di un compagno.
All’odierna riunione è intervenuta la società ricorrente che,
rappresentata dal Presidente e dal Segretario, ha ribadito i motivi del ricorso
insistendo per la riduzione di entrambe le sanzioni.
La Commissione ha attentamente valutato gli atti ufficiali giungendo
alle seguenti conclusioni:
- per quanto riguarda il calciatore Piovani la tesi difensiva appare del
tutto priva di fondamento; i fatti contestati sono dettagliatamente descritti nel
referto dell’assistente arbitrale e non insinuano dubbi sulla volontarietà del
comportamento sanzionato;
- per quanto si attiene al calciatore Protti, la Commissione ha ritenuto
opportuno richiedere un supplemento di referto all’ufficiale di gara; in tale
sede quest’ultimo, a precisa richiesta, ha dichiarato che il Protti ha colpito
l’avversario nel “tentativo di smarcarsi dallo stesso”. Appare quindi plausibile
l’interpretazione accreditata nel ricorso in esame, che è quindi meritevole di
accoglimento.
Conseguentemente la Commissione ritiene che la sanzione inflitta al
Piovani sia equa e proporzionata alla gravità del fatto, mentre per il Protti si
stima sufficiente la sanzione di una sola giornata di squalifica con
conseguente riforma del provvedimento del Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo ad una gara la
squalifica inflitta al calciatore Igor Protti del Livorno e confermando nel resto la
delibera impugnata.
La tassa va restituita.
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