Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL DI SANGRO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIAMPAOLO PARISI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 – gara Sora-Castel di Sangro del 14.4.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' CASTEL DI SANGRO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIAMPAOLO PARISI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 - gara Sora-Castel di Sangro del 14.4.2002) La società Castel di Sangro Calcio ha preannunciato reclamo avverso la squalifica per due gare del calciatore Giampaolo Parisi inflitta dal Giudice Sportivo. Successivamente la società suddetta con fax del 23.4.2002 ha rinunciato al reclamo, per cui si impone la declaratoria di inammissibilità ex art. 29 co. 9° del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi, la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo. La tassa va incamerata.
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