Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO PADOVA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE FELICE CENTOFANTI AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MIRCO SADOTTI E AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 15.5.2002 DEL DIRIGENTE RUBEN BURIANI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 – gara Pisa-Padova del 14.4.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' CALCIO PADOVA AVVERSO LA
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE FELICE
CENTOFANTI AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL
CALCIATORE MIRCO SADOTTI E AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A
TUTTO IL 15.5.2002 DEL DIRIGENTE RUBEN BURIANI (Delibera G.S.
Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 - gara Pisa-Padova del 14.4.2002)
La società Calcio Padova ha presentato reclamo avverso le sanzioni
deliberate dal Giudice Sportivo a carico di due calciatori e di un dirigente, per
comportamenti relativi alla gara Pisa-Padova, disputata il 14 aprile 2002.
I motivi del reclamo sono stati illustrati nel corso della riunione, alla
quale hanno presenziato il dirigente, signor Ruben Buriani, il calciatore Felice
Centofanti e l’avv. Enzo Conte.
Esaminati gli atti, e sentite le parti presenti, ritiene la Commissione non
possa essere accolta la richiesta di riduzione delle sanzioni, di conseguenza
nemmeno annullata l’inibizione.
Per quanto riguarda il dirigente Buriani, inibito fino al 15 maggio 2002,
non può essere seguita la tesi riduttiva avanzata nel reclamo, posto che
preciso e dettagliato è il rapporto dell’arbitro, che riporta le frase pronunciata
dal Buriani, non abilitato a sostare all’interno del recinto di giuoco e
recalcitrante nel farsi identificare.
Il tenore della frase e il comportamento nel suo complesso assicurano
della congruità della sanzione.
Per il calciatore Centofanti va tenuto presente che lo stesso ha tenuto
condotta non regolamentare nei confronti non solo dell’arbitro, ma anche di
uno dei due assistenti. Una lettura degli atti ufficiali evidenzia che nei confronti
dell’assistente vi è stata condotta offensiva e improntata a violenza e che il
comportamento è stato reiterato fino a quando l’atleta non venne allontanato
dalle Forze dell’ordine.
Anche l’arbitro è stato aggredito verbalmente con parole non
semplicemente irriguardose, ma anche offensive.
Troppo riduttiva è la ricostruzione secondo la quale nell’occasione si
sarebbe trattato di manifestazione di disappunto per un rigore negato, anche
perché resterebbe comunque ingiustificata, se così si può dire, la condotta
posta in essere nei confronti dell’assistente.
Per la pluralità delle persone offese, per il connotato di violenza che è
insito nel prendere qualcuno per il braccio, per la reiterazione della condotta,
si stima adeguata la sanzione reclamata.
Congrua, infine, è la squalifica per due gare inflitta a Mirco Sadotti,
sulla base di quanto riferisce l’assistente arbitro, in definitiva non contrastato
nemmeno dalla reclamante, che solo rileva che quelle frasi, pronunziate, in un
clima di particolare tensione, non potevano essere indirizzate al collaboratore
arbitrale, che in quel momento si trovava dall’altra parte del campo. Sulla
distanza, invece, riferisce il diretto interessato, che nel suo referto annota:
“….giunto a circa 3 m. da me esclamava…”. Pertanto, la conclusione non può
che essere quella sopra enunciata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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