Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE DANIELE VANTAGGIATO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 – gara Catanzaro-Foggia del 14.4.2002)
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Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA
PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE DANIELE VANTAGGIATO
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 - gara Catanzaro-Foggia del
14.4.2002)
Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha squalificato
per quattro gare effettive il calciatore Daniele Vantaggiato (Foggia Calcio) "per
atto di particolare violenza".
Per ottenere una riduzione della sanzione ha interposto reclamo la
società la quale, ammesso che l'episodio è avvenuto a gioco fermo, ha
cercato di minimizzare la portata del fatto sostenendo che una manata non
può essere considerata una manifestazione di particolare violenza non
desumibile peraltro dalle conseguenze provocate dato che si ignoravano le
condizioni dentali del colpito.
Rileva la Commissione cha dal rapporto dall'arbitro risulta che "al 23°
del II° tempo il n. 11 sig. Vantaggiato D. (Foggia)" fu espulso "perchè, a gioco
fermo, colpiva il diretto avversario con una manata al volto; il colpo inferto
provocava la rottura netta del dente al calciatore Minadeo il quale sanguinante
necessitava di cure mediche, dopo di che riprendeva regolarmente a giocare".
Ne consegue che l’atto compiuto dal Vantaggiato è stato commesso a gioco
fermo e la sua particolare violenza è dimostrata dalla copiosa fuoriuscita di
sangue subita dal calciatore avversario, dalla rottura di un dente e dalle cure
mediche alle quali si è dovuto sottoporre per riprendere il gioco, senza che
possano influire sulla valutazione dei fatti le condizioni dell’apparato dentale
del colpito.
La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al Vantaggiato è proporzionata
all'infrazione disciplinare dallo stesso compiuta, e, pertanto, il reclamo non
può essere accolto.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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