Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MARTINA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ANTONINO CARDINALE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 – gara Martina-Acireale del 14.4.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 04/05/02 n. 197/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' A.C. MARTINA AVVERSO LA SQUALIFICA
PER DUE GARE DEL CALCIATORE ANTONINO CARDINALE (Delibera
G.S. Com. Uff.n. 182/C del 17.4.2002 - gara Martina-Acireale del 14.4.2002)
Il calciatore Antonino Cardinale è stato squalificato per due gare per
atto di violenza verso un avversario a gioco fermo nel corso della gara
Martina-Acireale del 14.4.2002.
Ha presentato reclamo, per chiedere la riduzione della squalifica, la
società di appartenenza, l’A.C. Martina, sostenendo che il suo tesserato non
aveva colpito l’avversario, bensì il pallone, indebitamente trattenuto tra fianco
e braccio da un avversario, al fine di poter battere la punizione assegnata dal
direttore di gara; precisava che il proprio tesserato dava le spalle all’assistente
distante 30-35 metri, e quindi quest’ultimo non si era trovato in condizioni di
valutare l’effettivo andamento dell’episodio, tanto che non aveva potuto
nemmeno annotare il numero di maglia del calciatore dell’Acireale che, vistosi
sfuggire il pallone, aveva simulato dolore ad un fianco e si era buttato per
terra.
I motivi posti a sostegno del reclamo, illustrati anche nel corso
dell’odierna riunione, non possono esser accolti, perché dalla mancata
identificazione del calciatore colpito non si può ricavare un difetto di
percezione da parte dell’assistente, peraltro quest’ultimo, essendo fermo il
gioco, non era certo occupato a seguire una qualche azione e nemmeno
distratto al punto da non rendersi conto della reale situazione né può
ipotizzarsi un suo errore di apprezzamento per la distanza in cui si trovava
rispetto ai due atleti.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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