Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 15/05/02 n. 210/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 2.000,00 E AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE MARCO PISANO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 193/C del 30.4.2002 – gara Sora-Taranto del 28.4.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 15/05/02 n. 210/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' TARANTO CALCIO AVVERSO LA
AMMENDA DI EURO 2.000,00 E AVVERSO LA SQUALIFICA PER
QUATTRO GARE DEL CALCIATORE MARCO PISANO (Delibera G.S. Com.
Uff.n. 193/C del 30.4.2002 - gara Sora-Taranto del 28.4.2002)
Sulla scorta degli atti ufficiali della gara Sora-Taranto, disputata in Sora
il 28.4.2002, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per quattro gare al
calciatore del Taranto Marco Pisano "per atto di particolare violenza, perchè
in azione di gioco, disinteressandosi del pallone, colpiva un avversario con
una forte gomitata al viso che gli provocava abbondante fuoriuscita di
sangue". Sempre in relazione alla medesima gara, il Giudice Sportivo ha
irrogato alla società Taranto la ammenda di 2.000,00 euro per le
intemperanze compiute dai suoi tifosi in campo avverso, consistite in
particolare nel lancio di un petardo e di fumogeni senza colpire.
Contro tali delibere hanno proposto unico reclamo il calciatore e la
società invocando una riduzione delle sanzioni. A sostegno del gravame il
calciatore ha sostenuto che l'episodio antiregolamentare sarebbe avvenuto
durante l'azione di gioco, essendo egli proteso al recupero del pallone, e che
tale infrazione sarebbe solitamente sanzionata con un solo turno di squalifica.
La società, in merito alla ammenda ritenuta particolarmente afflittiva, ha
sostenuto che le intemperanze della propria tifoseria non avrebbero in alcun
modo pregiudicato il regolare svolgimento della gara.
Alla riunione odierna il difensore ha insistito per l'accoglimento dei
reclami, ribadendone le motivazioni.
Ritiene la Commissione che il reclamo possa essere accolto
limitatamente alla posizione del calciatore, dovendosi invece confermare la
sanzione pecuniaria irrogata alla società.
Quanto al reclamo del calciatore, dal referto di gara e dal supplemento
si rileva che al 46° del secondo tempo in azione di gioco, il Pisano,
disinteressandosi del pallone, ha colpito volontariamente l'avversario con una
gomitata al viso, che gli ha causato un'abbondante emorragia nasale per la
quale è stato medicato, riprendendo poi regolarmente il gioco.
Pare alla Commissione che non si possa condividere la qualificazione
di "atto di particolare violenza" formulato dal Giudice Sportivo nell'irrogare
quattro giornate di squalifica, minimo edittale previsto per tale fattispecie
dall'art. 14 co.1° lett.F del Codice di Giustizia Sportiva. Il dissenso della
Commissione è motivato dal fatto che non è ipotizzabile la "particolare
violenza" tutta volta che il calciatore colpito possa riprendere regolarmente il
gioco, evidenziando in tal modo come l'atto di violenza non abbia provocato
alcuna menomazione apprezzabile. Esclusa la fattispecie ritenuta dal primo
giudice, la squalifica del Pisano può essere ridotta a sole due gare.
Quanto al reclamo della società, dagli atti ufficiali emerge che i tifosi del
Taranto hanno lanciato prima dell'inizio della gara un petardo di notevole
potenza e numerosi fumogeni senza colpire, ripetendo simili lanci all'inizio del
secondo tempo; emerge anche che un gruppo di sostenitori, collocatosi a
cavallo della rete, ha causato un breve ritardo sull'orario di inizio, e che al
termine dell'incontro un altro gruppo di tifosi si è portato sul terreno di gioco
con l'intenzione di esultare. Pur tenendo conto del fatto che si tratta di
intemperanze in campo avverso ove la possibilità di prevenzione e controllo
da parte della società è quasi nulla, è da ritenere che la pericolosità degli
ordigni scagliati in campo possa appieno giustificare l'entità della ammenda
irrogata dal primo giudice.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo a due gare la squalifica
inflitta al calciatore Marco Pisano del Taranto e confermando nel resto la
delibera impugnata.
La tassa va restituita.
Share the post "Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 15/05/02 n. 210/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 2.000,00 E AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE MARCO PISANO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 193/C del 30.4.2002 – gara Sora-Taranto del 28.4.2002)"