Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 12/06/02 n. 248/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ROBERTO BORDIN (Delibera G.S. Com. Uff.n. 225/C del 27.5.2002 – gara Spezia-Triestina Playoff del 26.5.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 12/06/02 n. 248/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' SPEZIA CALCIO 1906 AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ROBERTO BORDIN
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 225/C del 27.5.2002 - gara Spezia-Triestina Playoff
del 26.5.2002)
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per due gare al calciatore dello Spezia Roberto Bordin "per
comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della gara".
Contro tale pronuncia ha proposto reclamo la società, deducendo a
sostegno del gravame che il tenore letterale della parole addebitate al
calciatore indurrebbero ad escludere ogni intento ingiurioso o minaccioso
all'indirizzo dell'arbitro, per cui ha invocato in principalità la revoca e in ipotesi
subordinata la riduzione della squalifica.
Alla riunione odierna è comparso il difensore della società che ha
insistito per l’accoglimento del reclamo, ribadendone le motivazioni.
Ritiene la Commissione che il reclamo sia fondato e meriti, quindi,
accoglimento.
Dal referto di gara risulta che al termine della partita il calciatore di che
trattasi si è avvicinato all'arbitro e urlando gli ha detto: "è colpa tua; non ci hai
dato un altro rigore; anche col Livorno hai fatto così; torna a Cesena; non hai
visto niente oggi".
Il ragguaglio ufficiale milita a favore dell'assunto difensivo, dato che
non è riscontrabile nelle frasi pronunciate dal Bordin intenti ingiuriosi o di
minaccia, bensì una protesta irriguardosa per l'atteggiamento adirato e
l’elevato tono della voce.
Derubricando l'addebito di "comportamento offensivo" formulato dal
primo giudice nel meno grave addebito di "condotta irriguardosa", si può
accogliere la tesi difensiva subordinata, riducendo ad una sola gara la
squalifica del Bordin.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo, riducendo ad una gara la squalifica inflitta al
calciatore Roberto Bordin dello Spezia Calcio 1906.
La tassa va restituita.
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