Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 12/06/02 n. 248/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PATERNO’ CALCIO AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31.12.2002 DEL DIRIGENTE MAURIZIO LO BUE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 226/C del 27.5.2002 – gara Paternò-Giugliano Play-off del 26.5.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 12/06/02 n. 248/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. PATERNO’ CALCIO AVVERSO LA
INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31.12.2002 DEL DIRIGENTE MAURIZIO LO
BUE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 226/C del 27.5.2002 - gara Paternò-Giugliano
Play-off del 26.5.2002)
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto al
presidente della A.S. Paternò Calcio, Maurizio Lo Bue, la inibizione a svolgere
qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C. sino a tutto il 31.12.2002, adottando la
seguente motivazione: "per aver cercato di colpire con un pugno un calciatore
della squadra ospite intento ad una rimessa laterale; alla notifica del
provvedimento disciplinare tentava di nuovo di aggredire lo stesso calciatore e
dovevano intervenire i componenti della propria panchina ed agenti di polizia
per allontanarlo dal terreno di gioco, mentre continuava a divincolarsi con
persistenti intenzioni aggressive nei confronti di calciatori ospiti contro i quali
urlava volgari espressioni offensive ( espulso)”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo il tesserato, contestando in
toto l'addebito rivoltogli dal Giudice Sportivo e chiedendo in tesi la revoca e in
ipotesi la riduzione della inibizione. Ha dedotto al riguardo che sarebbe
intervenuto con l'unico intento di bloccare, afferrandolo alle spalle e
allontanandolo, il calciatore della squadra avversaria che allo scopo di
recuperare con estrema sollecitudine la palla terminata sotto la propria
panchina avrebbe colpito l'addetto stampa con uno schiaffo e un altro
dirigente con un calcio, provocando un parapiglia; ha, quindi, sostenuto che
dopo il provvedimento di espulsione non avrebbe posto in essere un nuovo
tentativo di aggressione verso il detto calciatore, ma avrebbe solo operato per
evitare i colpi che esponenti della forza pubblica inspiegabilmente gli stavano
infliggendo; ha poi sostenuto che non avrebbe detto le frasi volgari
addebitategli dal direttore di gara e che quanto detto nel frangente fosse
indirizzato non agli avversari, ma alle forze dell'ordine.
Alla riunione odierna nessuno è comparso.
Ritiene la Commissione che il reclamo non possa essere accolto in
quanto tenta di accreditare una versione del fatto che è decisamente smentita
dalle risultanze ufficiali.
Dal referto di gara risulta che al 47° del secondo tempo l'arbitro ha
allontanato dal campo il presidente del Paternò Lo Bue, in quanto lo stesso ha
tentato di colpire con un pugno al viso un calciatore dell'altra squadra,
avvicinatosi alla panchina del Paternò per raccoglie la palla al fine di
effettuare una rimessa laterale; risulta ancora che, espulso, il Lo Bue ha dato
in escandescenze, cercando nuovamente e a più riprese di colpire il calciatore
avversario e che solamente, grazie all'intervento di alcuni componenti della
panchina, nonchè di alcuni agenti di polizia, è stato possibile portare fuori dal
terreno di gioco il presidente Lo Bue, il quale ha tentato di divincolarsi urlando
all'indirizzo degli avversari parole offensive quali "bastardi" ed altre volgari
ingiurie.
Alla stregua di tali emergenze, nonché di quelle dell’esauriente e
dettagliato supplemento al referto, si deve con certezza escludere che il
calciatore avversario avesse compiuto atti di violenza all'indirizzo di due
dirigenti del Paternò e che il presidente Lo Bue sia intervenuto per assumere
la veste di paciere, afferrando il suddetto alle spalle e allontanandolo; si deve
altresì escludere con certezza che il successivo comportamento dal
medesimo tenuto fosse finalizzato a neutralizzare i colpi infertigli dalle forze
dell'ordine, colpi che il supplemento esclude in modo deciso, precisando
come gli agenti si siano limitati a contenere la reazione del tesserato e ad
allontanarlo dal campo.
Ritiene la Commissione che il grave comportamento del presidente Lo
Bue sia stato giustamente sanzionato con l'interdizione sino a tutto il
31.12.2002 e che non siano emersi elementi idonei ad attenuarne la portata,
per cui non è possibile operare alcuna decurtazione sulla entità della pena
irrogata.
Si impone, quindi, la reiezione del gravame con l’addebito della tassa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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