Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 12/06/02 n. 248/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE MASSIMO DE AMICIS (Delibera G.S. Com. Uff.n. 238/C del 3.6.2002 – gara Sambenedettese- Brescello Play-off del 2.6.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 12/06/02 n. 248/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE MASSIMO DE AMICIS (Delibera G.S. Com. Uff.n. 238/C del 3.6.2002 - gara Sambenedettese- Brescello Play-off del 2.6.2002) Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per tre gare al calciatore della Sambenedettese Massimo De Amicis “per atto di violenza verso un avversario che colpiva anche con uno sputo al viso a gioco fermo (r.AA)”. Contro tale delibera hanno proposto reclamo la società e il calciatore al fine di ottenere in tesi la revoca e in ipotesi la riduzione della squalifica. Al riguardo hanno sostenuto, quanto al primo addebito, che il calciatore non avrebbe tirato per i capelli l'avversario ma lo avrebbe toccato sulla spalla e, quanto al secondo addebito, che avrebbe sputato non per colpire il suo antagonista ma per liberarsi della saliva in eccesso. Alla riunione odierna nessuno è comparso. Ritiene la Commissione che il reclamo non possa essere accolto. Dal referto di gara e dal supplemento confermativo dell'assistente arbitrale risulta che il De Amicis al 35° del primo tempo, a gioco fermo, ha tirato per i capelli il suo avversario e lo ha colpito con uno sputo sul viso, originando analoga reazione da parte dell'antagonista. Gli atti ufficiali, che hanno com'è noto valore di prova privilegiata, smentiscono in modo netto e preciso l'assunto difensivo sia in ordine all'atto di violenza, così dovendosi classificare la tirata p er i capelli, sia in ordine all'incivile gesto dello sputo, che se finalizzato ad eliminare l'eccessiva salivazione sarebbe stato logicamente indirizzato in terra e non avrebbe attinto il calciatore avversario sul viso. E’ da escludere che l’ufficiale di gara possa avere equivocato la reale portata dei fatti, essendo lo stesso posizionato a soli tre metri dal punto ove si è svolto l’episodio antiregolamentare. Il comportamento del De Amicis appare di particolare gravità e merita adeguata sanzione. Ciò posto, non pare alla Commissione che la squalifica per tre turni, inflitta dal primo giudice, ecceda i limiti di una equa punizione, per cui si impone la reiezione del gravame e l'addebito della tassa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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