Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 26/06/02 n. 253/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE GALEOTO FRANCESCO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 245/C del 10.6.2002 – gara Taranto-Catania del 9.6.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 26/06/02 n. 253/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE GALEOTO FRANCESCO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 245/C del 10.6.2002 - gara Taranto-Catania del 9.6.2002) La società Taranto Calcio ha preannunciato reclamo avverso la squalifica per due gare del calciatore Galeotto Francesco inflitta dal Giudice Sportivo, senza farlo seguire dalle motivazioni, per cui si impone la declaratoria di inammissibilità art. 29 co. 9° del Codice di Giustizia Sportiva. d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo. La tassa va incamerata
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