Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 12/06/02 n. 249/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA PATERNO’-FOGGIA PLAY-OFF DEL 9.6.2002 (Com. Uff.n. 246/C del 10.6.2002 – gara Paternò-Foggia Play-off del 9.6.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 12/06/02 n. 249/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' FOGGIA CALCIO AVVERSO LA
REGOLARITA’ DELLA GARA PATERNO’-FOGGIA PLAY-OFF DEL
9.6.2002 (Com. Uff.n. 246/C del 10.6.2002 - gara Paternò-Foggia Play-off del
9.6.2002)
La società Foggia ha impugnato la delibera con la quale il Giudice
Sportivo ha respinto il suo reclamo rivolto ad ottenere che la gara Paternò-
Foggia del 9 giugno 2002 (play-off) venisse definita con la sanzione della
punizione sportiva per violazione dell’art. 117 delle N.O.I.F..
All’odierna riunione le parti interessate hanno illustrato i motivi posti a
sostegno, rispettivamente, dell’accoglimento e del rigetto del presente
reclamo.
Pacifici sono i seguenti dati di fatto: il calciatore Pietro Clemente,
tesserato dalla società Paternò in data 8 agosto 2001, è stato ceduto in
prestito al Gela in data 8 gennaio 2002; con provvedimento del Collegio
Arbitrale del 10.5.2002 tale secondo contratto è stato dichiarato risolto per
orosità; ai sensi dell’art. 17 Accordo Collettivo, la risoluzione del contratto ha
determinato il ripristino dell’originario rapporto tra la società cedente ed il
calciatore, risultando adempiuta la condizione dell’integrale pagamento delle
competenze previste a carico della società cessionaria e già maturate.
Nella sostanza, alla quale si fa subito riferimento stante la veloce
cadenza temporale degli adempimenti imposti in questa fase a Commissione
Disciplinare e parti, con il reclamo la società Foggia assume che la morosità
posta a base della risoluzione del contratto era in realtà inesistente, e ciò sulla
base di una quietanza rilasciata dal calciatore, attestante il pagamento delle
sue competenze da parte del Gela.
Ritiene la Commissione che la documentazione prodotta e le
argomentazioni poste a sostegno della richiesta non siano tali da far revocare
in dubbio la decisione del Collegio Arbitrale. In particolare, va evidenziato che
l’atto prodotto come quietanza in favore della società Gela, e che
costituirebbe prova della simulazione, è privo di data e non offre certezza
sulla provenienza della stessa.
La fragilità della documentazione esime questa Commissione dalla
necessità di richiedere – come sollecitato dalla reclamante – accertamenti
all’Ufficio Indagini.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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