LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE – C Comunicato Ufficiale del 20/05/2002 n. 214/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN ORDINE ALLA GARA DI S E R I E ” C/2 ” P L A Y – O U T Gara Nocerina – Benevento del 19 Maggio 2002
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE - C
Comunicato Ufficiale del 20/05/2002 n. 214/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN ORDINE ALLA GARA DI S E R I E " C/2 " P L A Y – O U T
Gara Nocerina - Benevento del 19 Maggio 2002
- Il Giudice Sportivo,
letti gli atti ufficiali ed il reclamo inoltrato dalla società Benevento in ordine alla
regolarità della gara oggetto, verificata la ritualità del gravame e la propria
competenza,
o s s e r v a
- Risulta dagli atti ufficiali di gara che prima dell’inizio i sostenitori locali lanciavano in
campo fumogeni e petardi cagionando anche breve sospensione del gioco; durante
il secondo tempo si verificava un violento fortunale con rovesci di pioggia di
notevole intensità che compromettevano le condizioni di praticabilità del terreno di
gioco;
- In conseguenza di ciò il direttore di gara sospendeva brevemente l’incontro al fine
di osservare l’evoluzione del fenomeno atmosferico;
- Determinatosi a far riprendere la gara l’arbitro, tuttavia, dopo pochi minuti tornava
ad ordinare l’interruzione dell’incontro avendo verificato che il terreno non appariva
idoneo alla prosecuzione dell’evento sportivo posto che si presentava come “un
autentico acquitrinio ed il pallone non rimbalzava nè tantomeno poteva rotolare”;
- Ad un nuovo tentativo di ripresa del gioco, seguiva la procedura prevista dalla
specifica normativa avendo proceduto l’arbitro, alla presenza dei capitani delle
squadre, alla ricognizione dello stato del terreno che si presentava maggiormente
compromesso nelle zone aree di rigore e delle fasce laterali;
- Risulta chiaramente illustrato da tutti gli atti ufficiali che il direttore di gara, pur
avendo prospettato un qualche eventuale ed empirico tentativo di intervento
constatava la impraticabilità di ogni attività e l’oggettiva persistenza dello stato del
terreno di gioco del tutto inidoneo alla prosecuzione della gara, a tal fine
attendendo per ulteriore tempo ogni eventuale positiva evoluzione delle condizioni
climatiche e del terreno;
- Rientrato in campo poco dopo le ore 19, l’arbitro constatava la persistente
impraticabilità del campo e decretava la definitiva sospensione dell’incontro.
- Propone in relazione a tale determinazione rituale e tempestivo reclamo la società
Benevento richiedendo la punizione sportiva della società Nocerina sul presupposto
che questa non avrebbe ottemparato all’obbligo di impiegare – nella circostanza –
uomini e strumenti idonei ad eliminare dal terreno di gioco l’acqua che vi si era
accumulata così consentendo la conclusione dell’incon tro;
- Ai fini perseguiti la reclamante segnalava che anche l’arbitro aveva sollecitato un
qualche intervento della società volto a rimuovere l’inconveniente ambientale e
rimarcava che la società Nocerina non aveva messo a disposizione i mezzi
sollecitati e necessari.
- Stante la situazione descritta e valutata la natura delle doglianze fatte valere nel
proposto reclamo, questo Giudice Sportivo ne dichiara la infondatezza.
- E’ norma di carattere generale che il giudizio sulla impraticabilità del terreno di
gioco appartiene alla esclusiva competenza dell’arbitro quando derivante da
intemperie o ogni altra causa (Art.60 N.O.I.F).
- E’ alresì norma inderogabile quella (Art.24 C.G.S) che il Giudice Sportivo non ha
capacità di intervento su fatti che investono decisioni di natura tecnica o che siano
devoluti alla discrezionalità tecnica dell’arbitro assunti ai sensi della regola 5 del
Regolamento del Gioco.
- Nel caso che occupa lo stato del terreno di gioco quale descritto negli atti ufficiali e
sostanzialmente non contestato dalla reclamante è stato conseguenza di
intemperie.
- L’atteggiamento di lodevole disponibilità del direttore di gara, diretto a ricercare
ogni possibile rimedio alla situazione creatasi non assume rilievo alcuno nei termini
sottolineati dalla reclamante.
- A tali conclusioni si perviene una volta che sia richiamato il principio che
l’impraticabilità del terreno di gioco ed il giudizio sulla stessa sono affidati
esclusivamente al direttore di gara, nel caso di specie ripetutamente verificata in un
arco considerevole di tempo e comunque non diversamente risolvibile.
- Così peraltro la costante giurisprudenza della C.A.F la quale fissa l’incontestato
principio (vedi tra le tante C.U. 29/C del 6.6.1985) che il giudizio su situazioni quale
è quella della quale si discute è sottratto all’esame degli organi disciplinari.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
a) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Benevento;
b) di infliggere alla società Nocerina l’ammenda di € 1.250,00 per il comportamento
tenuto dai propri sostenitori;
c) di rimettere gli atti alla Lega per la determinazione della data di recupero della
gara;
- la tassa va addebitata