COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 115 del 03.01.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CASTROVILLARI CALCIO 1921 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CRINITI GIANFRANCO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 104 del 19.12.2001 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 115 del 03.01.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CASTROVILLARI CALCIO 1921 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CRINITI GIANFRANCO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 104 del 19.12.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· letto il reclamo in epigrafe;
· rilevato che le considerazioni esposte dalla reclamante appaiono in insanabile contrasto con le risultanze del rapporto del commissario di campo, da cui si evince che, nel corso di una colluttazione tra calciatori delle due squadre, il Criniti colpiva un avversario con un forte calcio sulla schiena, determinando la violenta reazione del predetto;
· ritenuto che, ai sensi dell’articolo 31, lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva, agli atti del Commissario di campo è attribuita fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come ivi descritti;
· considerato che, in relazione alle modalità di svolgimento dei fatti, non potendo escludersi che l’intervento del Criniti – almeno inizialmente – abbia avuto un intento meramente pacificatorio (come sostenuto dalla reclamante), sanzione congrua appare quella della squalifica per due gare effettive,
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo in epigrafe riduce la squalifica del calciatore Criniti Gianfranco da tre a due gare effettive; nulla per la tassa non versata.
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