COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 118 del 11.01.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER CINQUE GARE EFFETTIVE CON DECORRENZA IMMEDIATA E OBBLIGO DI DISPUTARLE A PORTE CHIUSE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 88 del 05.12.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 118 del 11.01.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER CINQUE GARE EFFETTIVE CON DECORRENZA IMMEDIATA E OBBLIGO DI DISPUTARLE A PORTE CHIUSE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 88 del 05.12.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, sentito il difensore della U.S. Battipagliese osserva: · il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per cinque gare con obbligo di disputa a porte chiuse alla U.S. Battipagliese per gli episodi di violenza avvenuti nel corso della gara Pro Ebolitana/U.S. Battipagliese del 2.12.2001; · l’U.S. Battipagliese ha proposto reclamo chiedendo la riduzione della squalifica. Sostiene la reclamante che la responsabilità degli incidenti sarebbe da addebitare all’insufficienza delle misure di tutela di ordine pubblico che dovevano essere assicurate dalla Società ospitante. Deduce inoltre che la sanzione sarebbe comunque eccessiva in relazione ai fatti ed alle lievi conseguenze dannose derivate dalle violenza; · i fatti oggetto del presente giudizio sono di indubbia gravità. Le violenza si sono prolungate per tutto il corso della partita ed hanno costretto l’arbitro a sospenderla ripetutamente. Le Forze dell’Ordine erano presenti in numero sufficiente e comunque la loro eventuale inadeguatezza non giustifica certamente le violenza commesse dai sostenitori dell’U.S. Battipagliese. Va detto però che la reclamante giocava fuori casa e che il fattivo e collaborativo comportamento dei suoi dirigenti e calciatori si è prolungato per tutto il corso della partita ed ha evitato che gli incidenti degenerassero ulteriormente. Tale condotta deve essere maggiormente valutata ai fini della determinazione della sanzione. Pertanto appare equo ridurre la squalifica a quattro gare fermo restando l’obbligo di disputarle a porte chiuse, P.Q.M. accoglie il reclamo e riduce la squalifica del campo di gioco a quattro gare effettive con obbligo di disputarle a porte chiuse. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it