COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 122 del 18.01.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO L’AMMENDA DI LIRE 1.500.000 (Euro 774,69) (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 88 del 05.12.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 122 del 18.01.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO L’AMMENDA DI LIRE 1.500.000 (Euro 774,69) (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 88 del 05.12.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · rilevato che la Società A.C. Nuovo Terzigno dopo aver richiesto, a mezzo telefax, in data 7.12.2001, copia degli atti relativi alla gara Nuovo Terzigno/Manduria del 2.12.2001 – Campionato Serie D -, non ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 5.12.2001; · visto l’articolo 29, commi 8 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva , P.Q.M. dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it