COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 122 del 18.01.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. OSTUNI SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SEMERARO SERGIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 16.01.2002 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 122 del 18.01.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. OSTUNI SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SEMERARO SERGIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 16.01.2002 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, visionata la video cassetta inviata dalla Società reclamante, osserva:
· il Giudice Sportivo ha squalificato per quattro gare il calciatore Semeraro Sergio perché alla fine della gara Grottaglie/Ostuni del 13.1.2002, correndo verso l’arbitro gli rivolgeva con atteggiamento minaccioso, espressione offensiva. Solo l’intervento di alcuni compagni di squadra e della Forza Pubblica riusciva ad evitare il contatto fisico con il direttore di gara;
· propone reclamo l’A.C. Ostuni affermando l’assoluta estraneità del Semeraro ai fatti contestati. A sostegno di tale tesi difensiva la reclamante ha inviato una video cassetta dalla quale si evincerebbe l’innocenza del calciatore squalificato;
· l’esame della video cassetta inviata dalla A.C. Ostuni non apporta alcun contributo all’accertamento dei fatti. Anche a prescindere dalla mancanza di garanzia della genuinità della videoregistrazione, nelle immagini non compare il fatto oggetto della incolpazione. Inoltre non si evince con certezza chi delle persone presenti sia il calciatore Semeraro in quanto il soggetto che la reclamante indica come tale porta la giacca della tuta e non mostra il numero della maglia. Pertanto il documento filmato non consente di superare la fede privilegiata che assiste il rapporto arbitrale ai sensi dell’articolo 31 lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva. Deve pertanto ritenersi accertato che fu proprio il Semeraro a commettere i fatti contestati. Essi appaiono di indubbia gravità ma in considerazione della mancanza di qualsiasi contatto fisico tra il calciatore e l’arbitro sanzione congrua appare essere quella di tre giornate di squalifica. In tal senso deve essere riformata la decisione del Giudice Sportivo,
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Semeraro a tre giornate di squalifica. Nulla per la tassa non versata.
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