COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 134 del 08.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.T. TOLENTINO S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA TOLENTINO-NUOVA MACERATESE DEL 06.01.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 116 del 09.01.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 134 del 08.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.T. TOLENTINO S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA TOLENTINO-NUOVA MACERATESE DEL 06.01.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 116 del 09.01.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · rilevato che la Società U.S.T. Tolentino dopo aver richiesto a mezzo telefax, in data 11.01.2002, copia degli atti relativi alla gara Tolentino-Nuova Maceratese del 6.1.2002 – Campionato Serie D -, non ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 9.1.2002; · visto l’articolo 29, commi 8 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva, P.Q.M. dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it