COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 134 del 08.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. PRO FAVARA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 128 del 30.01.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 134 del 08.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. PRO FAVARA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 128 del 30.01.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · visti gli atti; · letto il reclamo della Società Pro Favara con il quale si eccepisce che “il lancio di oggetti, è stato operato da singoli sostenitori, che in maniera poco civile, hanno voluto sfogare istintivamente la propria rabbia subito dopo la concessione del calcio di rigore alla squadra ospite”, che l’unica bottiglia lanciata sul terreno di gioco colpiva casualmente il rappresentante delle Forze dell’Ordine e non può pertanto intendersi come protesta collettiva (peraltro il predetto rappresentante non sarebbe stato costretto a cure ospedaliere), che, in ogni caso, non si sarebbe registrata alcuna forma di protesta collettiva o di minaccia di invasione di campo; · ritenuto che sia il rapporto degli ufficiali di gara che il provvedimento del Giudice Sportivo si limitano ad indicare i comportamenti censurabili posti in essere dai sostenitori della Pol. Pro Favara peraltro non contestati in fatto, senza fare cenno a forme di protesta collettiva od a minacce di invasione; · ritenuto altresì che sul mancato ricovero del rappresentante della Forza Pubblica la Società non ha addotto alcun tipo di prova; · considerato che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31, lett. b1) del C.G.S. i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara; · rilevato che non risulta prodotto dalla Pol. Pro Favara alcun elemento contrastante con i contenuti dei rapporti degli ufficiali di gara; · ritenuta congrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla Pol. Pro Favara e, per l’effetto, conferma la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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