COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 121 del 17/01/2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA TURRIS 1944 S.R.L. – OSTIA MARE LIDO CALCIO S.R.L. del 16.12.2001

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 121 del 17/01/2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA TURRIS 1944 S.R.L. – OSTIA MARE LIDO CALCIO S.R.L. del 16.12.2001 Il Giudice Sportivo, - visto il provvedimento pubblicato con C.U. n. 104 del 19.12.2001 con il quale dispone la sospensione in via cautelare con decorrenza immediata del campo di giuoco della Società Turris relativamente ad ogni attività agonistica, da ritenersi in questa sede integralmente richiamato; - visti i documenti ufficiali della gara di cui sopra; - esaminato in particolare il rapporto fatto pervenire successivamente dall’arbitro e dal quale si evince che il medesimo a fine gara veniva colpito da persona non identificata con un violentissimo pugno alla testa all’altezza della regione temporale e che, in conseguenza di ciò doveva essere successivamente ricoverato presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania; - vista la certificazione medica fatta pervenire dalla quale si evince che, a seguito della patita aggressione il Direttore di Gara ha riportato “trauma contusivo cranico con perdita di coscienza, cefalea, lieve contusione anca sinistra, contusione mandibola”. - rilevato che, in conseguenza di tali lesioni, l’Ufficiale di Gara veniva ricoverato nel reparto di Chirurgia Urgenza presso l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania dal 16.12.2001 al 18.12.2001; - considerato che, l’aggressione dell’ignoto va ascritta a diretta responsabilità della Società Turris 1944 S.R.L., che ne ha consentito l’accesso negli spogliatoi; - ritenuto che la proditoria aggressione assume carattere di eccezionale gravità sia per le conseguenze provocate che per quelle che avrebbe potuto provocare; - considerato che l’aggressione ad un Direttore di Gara si pone tra i più gravi fatti disciplinarmente rilevanti e che la conseguente sanzione deve necessariamente di ciò tener conto, anche al fine di prevenire ulteriori simili episodi P.Q.M. Delibera: 1. di infliggere la sanzione della squalifica del campo sino al 31.05.2002 relativamente al solo Campionato Nazionale Dilettanti; 2. di porre a carico della Società l’obbligo di risarcire i danni subiti dall’arbitro se richiesti e documentati.
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