COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 141 del 22.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. TURRIS 1944 S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO SINO AL 31.05.2002 RELATIVAMENTE AL SOLO CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 121 del 17.01.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 141 del 22.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. TURRIS 1944 S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO SINO AL 31.05.2002 RELATIVAMENTE AL SOLO CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 121 del 17.01.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · udito il Presidente della Società reclamante, che aveva fatto richiesta di essere ascoltato, il quale si è riportato ai motivi contenuti nel reclamo; · letto il reclamo proposto dalla F.C Turris 1944 avverso la squalifica del campo di gioco sino al 31.5.2002, relativamente al solo Campionato Nazionale Dilettanti, irrogata dal Giudice Sportivo (C.U. n. 121 del 17.1.2002); · rilevato che lo steso non risulta obiettivamente riconducibile al legale rappresentante della Società o ad altro soggetto legittimato a proporre il reclamo in quanto: 1. non è indicato né il nome né la qualifica del sottoscrittore sia nel testo del reclamo che nel timbro sociale posto in calce al medesimo; 2. la sottoscrizione posta in calce consta di una semplice sigla illeggibile ed in alcun modo riconducibile alle firme depositate nel foglio di censimento; · che non vale a superare i suddetti rilievi il fax 7.2.2002 a firma dell’A.V. Antonio Ascione pervenuto dalla F.C. Turris 1944, nel quale si assume che il reclamo è stato redatto e firmato dal medesimo dirigente sociale; · che, in considerazione dei predetti motivi, il reclamo deve considerarsi inammissibile, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa non versata.
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