COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 144 del 01.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMP. NOLA 1925 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 30.06.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 132 del 06.02.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 144 del 01.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMP. NOLA 1925 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 30.06.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 132 del 06.02.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, sentiti, nel corso della seduta dell’1.3.02, il difensore della Società ricorrente, Dott.ssa Monica Fiorillo ed il Presidente della stessa avv. Mazzeo, OSSERVA Come risulta dai documenti ufficiali di gara, al 35° del primo tempo dell’incontro Nola – Grottaglie un Assistente dell’Arbitro veniva colpito alla testa da un petardo lanciato dalla tifoseria del Nola. A seguito dell’accaduto, l’Assistente perdeva i sensi e si procurava una ferita di seguito suturata, durante l’intervallo, con tre punti. L’incontro veniva in conseguenza sospeso per circa sei minuti, al termine dei quali la partita riprendeva con l’Assistente regolarmente al suo posto. Durante l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo l’Assistente accusava un malore che ne rendeva necessario il trasporto presso l’Ospedale di Nola, dal quale veniva dimesso con una prognosi di giorni otto. A fronte di tali episodi, il G.S. ha irrogato alla società Nola, “in considerazione dell’obiettiva estrema gravità del fatto, di per sé idoneo ad esporre l’ufficiale di gara al rischio di pesanti inabilità”, la sanzione della squalifica del campo di gioco fino al 30.6.02. Avverso detta decisione ha proposto reclamo la società Nola, chiedendo, in via principale, la riduzione della squalifica e, in via subordinata, in caso di conferma, di poter disputare le gare interne sino al 30.6.02 a porte chiuse. Il reclamo è fondato e va accolto. Preme, infatti, evidenziare che il fatto contestato, di per sé grave, si è concretato nel lancio di un unico petardo, senza che risulti essersi verificate, prima, durante e successivamente all’accaduto, intemperanze da parte dei sostenitori o dei calciatori del Nola. Si è trattato, in conseguenza, di un episodio, per la cui gravità, comunque incontestabile, e tenendo conto del fattivo comportamento tenuto dai dirigenti del Nola successivamente all’accaduto, si ritiene congrua l’irrogazione di una sanzione in misura ridotta – 30.4.02 – rispetto a quella determinata dal G.S., ferme restando le altre statuizioni contenute nel provvedimento impugnato, P.Q.M. in accoglimento del ricorso, riduce la squalifica irrogata sino a tutto il 30.4.02, fermo restando l’obbligo della società ricorrente di risarcire i danni se richiesti e documentati. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it