COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 149 del 08.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 123 del 23.01.2002 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 149 del 08.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 123 del 23.01.2002 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· rilevato che la Società F.C. Sangiuseppese, dopo aver preannunciato reclamo e richiesto, a mezzo telefax, in data 28.01.2002, copia degli atti relativi alla gara Sangiuseppese/Rutigliano del 20/01/2002 – Campionato Serie D -, non ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 123 del 23.01.2002;
· visto l’articolo 29, commi 8 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva,
P.Q.M.
dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa.
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