COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 154 del 15.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.C. CORIGLIANO SCHIAVONEA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.500,00 E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MANNO VINCENZO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 146 del 06.03.2002 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 154 del 15.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.C. CORIGLIANO SCHIAVONEA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.500,00 E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MANNO VINCENZO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 146 del 06.03.2002 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva:
· il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per quattro gare effettive al calciatore Manno Vincenzo per aver tenuto un comportamento offensivo e minaccioso a fine gara nei confronti di un calciatore avversario che altresì aggrediva con schiaffi e calci; infliggeva altresì l’ammenda di Euro 1.500,00 alla Società Corigliano per incidenti provocati dai sostenitori culminati con un calcio sferrato all’allenatore della squadra avversaria;
· propone reclamo l’U.S.C. Corigliano sostenendo che le sanzioni irrogate sarebbero eccessive in relazione alla effettiva gravità dei fatti anche in relazione alle presunte provocazioni subite dal calciatore Manno;
· i fatti sostanzialmente sono pacifici e dagli atti non emerge alcun elemento probatorio che confermi le dedotte provocazioni che avrebbe subito il calciatore squalificato. Va detto però che le violenze contestate al Manno non hanno comportato alcuna conseguenza fisica e si sono limitate ad un unico contesto temporale. Per quanto attiene all’ammenda inflitta alla Società va osservato che gli incidenti sono ridimensionabili ad un unico episodio che è stato sedato con tempestività dalle Forze dell’Ordine e che l’aggredito non ha avuto conseguenze fisicche;
· le sanzioni vanno quindi ridotte in tre giornate di squalifica ed Euro 1.000,00 di ammenda;
P.Q.M.
riduce la sanzione inflitta al Manno Vincenzo a tre giornate di squalifica e quella inflitta alla Società Corigliano Schiavonea a Euro 1.000,00.
Nulla per la tassa non versata.
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