COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 154 del 15.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETA’ A.S. LATINA Sr.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LEVANTO DARIO E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FIMIANI PATRIZIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 150 del 13.03.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 154 del 15.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETA’ A.S. LATINA Sr.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LEVANTO DARIO E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FIMIANI PATRIZIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 150 del 13.03.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letti gli atti; · esaminato il reclamo proposto in via d’urgenza dalla A.S. Latina S.r.l. con il quale si è rappresentato il clima provocatorio che si sarebbe concretizzato in particolare nei confronti del portiere Fimiani durante il secondo tempo e con il quale si assume il possibile scambio di persona intervenuto nella individuazione del calciatore autore dell’atto di violenza nei confronti del custode del campo, fatto imputato al calciatore Dario Levanto; · ascoltato il rappresentante ed il legale della Società reclamante ed i calciatori squalificati di persona; · ritenuto, per quanto attiene il calciatore Dario Levanto che non può essere riconosciuto lo scambio di persona non essendo intervenuta alcuna prova al riguardo da parte della Società reclamante e costituendo i rapporti degli ufficiali fonte di prova piena ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31 lett. a1) del C.G.S.; · ritenuto, in ogni caso, che, in contrasto con quanto assunto dal Giudice Sportivo, non può ritenersi il calciatore Levanto autore dell’aggressione compiute nei confronti del custode (aggressione effettuata da giocatori della A.S. Latina non identificati) ma solo dell’atto di violenza nei confronti dello stesso custode; · valutato che la sanzione irrogata al calciatore Dario Levanto può essere conseguentemente ridotta da quattro a tre giornate di gara; · ritenuto, inoltre, che il comportamento antiregolamentare tenuto dal giocatore Patrizio Fimiani, pur riconosciuto dallo stesso giocatore, non può essere definito con certezza come “tentativo di aggressione” non potendosi ipotizzare cosa avrebbe potuto dire o fare il calciatore ove si fosse trovato a contatto con la persona verso la quale si stava dirigendo di corsa; · valutato che la sanzione irrogata al calciatore Patrizio Fimiani può essere ragionevolmente ridotta da due a una giornata di gara, P.Q.M. in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla A.S. Latina S.r.l., riduce la squalifica irrogata al calciatore Dario Levanto da quattro a tre giornate di gara ed al calciatore Patrizio Fimiani da due a una giornata di gara. Nulla per la tassa non versata.
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