COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 157 del 22.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO FORLI’ S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CORTINI CRISTIAN (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 150 del 13.03.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 157 del 22.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO FORLI’ S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CORTINI CRISTIAN (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 150 del 13.03.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letti gli atti; · preso atto che la reclamante chiede la riduzione della squalifica per tre gare proporzionabile ai fatti realmente accaduti sul rilievo che il Cortini non avrebbe intenzionalmente colpito l’avversario nella gara Forlì/Monturanese del 10.03.2002, colpendolo del tutto “casualmente”; · che, per converso, dal referto arbitrale assistito da fede privilegiata ex articolo 31 lett. A1 del C.G.S. risulta che al 43° del 2° tempo su segnalazione dell’Assistente Arbitrale, il Cortini colpiva a gioco fermo con una gomitata al viso il sig. Mazza n. 4 della Società Monturanese; · rilevato che la sanzione irrogata, per la gravità della condotta verificatasi a gioco fermo, appare adeguata ai fatti non contestati nella sua oggettività, P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata..
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