COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 179 del 24.04.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GARE EFFETTIVE (CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE STESSE A PORTE CHIUSE) E EURO 2.600,00 DI AMMENDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 169 del 10.04.2002 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 179 del 24.04.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GARE EFFETTIVE (CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE STESSE A PORTE CHIUSE) E EURO 2.600,00 DI AMMENDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 169 del 10.04.2002 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· letto il reclamo in epigrafe;
· rilevato che le considerazioni esposte dalla reclamante appaiono in insanabile contrasto con le risultanze del rapporto dell’arbitro e del commissario di campo, da cui si evince che sostenitori della Casertana: - prima dell’inizio della gara, dopo aver forzato il varco di ingresso – nonostante la presenza della Forze Pubblica – entravano allo stadio di Ferentino senza essere in possesso del biglietto di ingresso; - nel corso del primo tempo sparavano un razzo ad altezza uomo che esplodeva nel cerchio del centrocampo vicino a due calciatori del Ferentino ed uno della Casertana facendoli accasciare al suolo e determinando la sospensione della gara per circa tre minuti; nel corso del secondo tempo lanciavano in campo un altro razzo che esplodeva fortunatamente senza colpire nessuno; -a fine gara entravano di gioco dopo aver aperto un varco nella rete di recinzione, ed inoltre danneggiavano una parete in plastica della panchina della squadra locale, asportavano uno striscione di uno sponsor locale e recavano danni ai locali dei servizi igienici dello stadio riservati al pubblico;
· ritenuto che ai sensi dell’articolo 31 lett. a1) del C.G.S. agli atti ufficiali dell’arbitro e del commissario di campo è attribuita fede probatoria privilegiata con la conseguenza che deve ritenersi che i fatti si siano svolti così come ivi descritti;
· considerato che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare di congrua entità in relazione alla obiettiva gravità dei fatti ed alla sussistenza di precedenti reiterati e specifici nel corso del presente Campionato, e che pertanto essa deve essere confermata,
P.Q.M.
rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la correlativa tassa in capo alla Società reclamante.
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