COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 179 del 24.04.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. TERRACINA 1925 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TROTTA CLAUDIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 172 del 17.04.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 179 del 24.04.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. TERRACINA 1925 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TROTTA CLAUDIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 172 del 17.04.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo osserva la A.S. Terracina ha proposto reclamo avverso la squalifica per due giornate di gara inflitta dal Giudice Sportivo con Comunicato ufficiale n. 172 del 17.04.2002 al calciatore Trotta Claudio. Il tesserato, come risulta dal referto arbitrale, in azione di gioco “colpiva volontariamente con il braccio destro, durante un contrasto aereo, il volto del calciatore avversario … senza arrecare nessun danno fisico”. Il reclamo, sostanzialmente finalizzato ad ottenere una riduzione della sanzione, è fondato e deve essere accolto. E di fatti il comportamento posto in essere dal Trotta, sia pur volontario, è avvenuto in un’azione di gioco, non ha arrecato danni all’avversario, non è stato reiterato né accompagnato da espressioni offensive. Si ritiene, in conseguenza, congrua l’irrogazione della sanzione di una giornata di squalifica, P.Q.M. accoglie il reclamo e dispone la riduzione della sanzione da due a una giornata di squalifica. Nulla per la tassa non versata.
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