F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1989/1990 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 27 novembre 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTI DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ING. CORRADO FERLAINO, PRESIDENTE DELLA S.S.C. NAPOLI E CONSIGLIERE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA S.S.C. NAPOLI, AI SENSI DELL’ART. 6 N. 1 OEL CDDICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA’ DIRETTA

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1989/1990 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 27 novembre 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTI DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ING. CORRADO FERLAINO, PRESIDENTE DELLA S.S.C. NAPOLI E CONSIGLIERE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA S.S.C. NAPOLI, AI SENSI DELL'ART. 6 N. 1 OEL CDDICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA' DIRETTA Con atto datato 6 giugno 1989, i1 Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Sig. ing. Corrado Ferlaino, Presidente della S.S.C. Napoli e Consigliere Federale, perché risponda di violazione dall'art. 1 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere rifasciato alla Stampa, dopo l'effettuazione della gara Inter/Napoli del 28.5.1989 dichiarazioni lesive della reputazione del Direttore di gara che accusava di parzialità e del Sig. Gussoni Cesare che accusava di effettuare le designazioni in modo parziale, nonché la S.S.C. Napoli per responsabilità diretta, ai sensi dall'art. 6 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. La Corte Federale, - ritenuto che le dichiarazioni rese dal Sig. ing. Corrado Ferlaino risultano documentalmente provate ed implicitamente ammesse dallo stesso incolpato; - considerato che la S.S. Calcio Napoli S.D.A. ne deve rispondere a titolo di responsabilità diretta; - ritenute congrue alle violazioni rispettivamente ascritte all'ing. Ferlaino ed alla società l'ammonizione al primo e l'ammenda di £. 10.000.000 alla seconda; per questi motivi, pronunciando sui deferimenti come innanzi proposti dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. ing. Corrado Ferlaino responsabile dell'incolpazione di cui all'ari. 1 n. 2, così modificate, e gli infligge la sanzione dell'ammonizione con diffida. Dichiara, altresì, la S.S.C. Napoli responsabile diretta dell'identica violazione, ai sensi dall'art. 6 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e le infligge la sanzione dell'ammenda di £. 10.000.000.
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