F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 20 settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CELLINO MASSIMO, CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL CAGLIARI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER IRREGOLARITA’ AMMINISTRATIVE, E DEL CAGLIARI CALCIO, AI SENSI DELL’ART, 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 20 settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CELLINO MASSIMO, CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL CAGLIARI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE, E DEL CAGLIARI CALCIO, AI SENSI DELL'ART, 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA. Il 7 giugno 1993 il Cagliari Calcio S.p.A. trasmetteva alla CO.VI.SO.C. una dichiarazione di "postergazione ed infruttuosità" dei finanziamenti erogati alla società stessa dal socio "FinanzIaria Cagliari S.r.l." per un importo di L. 1.019.000.000, al fine di ottenere una pari decurtazione delL'indebitamento risultante al 31 marzo 1993, preso a base per l'ammissione al successivo campionato 1993/94 giusta le norme vigenti. I1 15 aprile 1994, Ispettori della CO.VI.SO.C. eseguivano presso la Società Cagliari Calcio una verifica amministrativa dalla quale emergeva che, nonostante la dichiarazione di postergazione ed Infruttuosità, i finanziamenti del predetto socio di maggioranza al 30 giugno amMontanti a L.13.337.000.000 erano stati in larga parte rimborsati, tanto che la predetta esposizione al 31 dicembre 1993 rIsultava dI L. 2.330.000.000. Trasmessi gli atti dalla CO.VI.SO.C. all'Ufficio Indagini questo provvedeva ad acquisire anche copia del verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della Società del 20 gennaio 1994 in occasione della quale si era deliberato di riconoscere al socio di maggioranza finanziatore anche gli interessi e gli oneri finanziari dallo stesso sopportati. L'Ufficio raccoglieva le dichiarazioni del Dr. Riccardo Sorgia, Presidente del Collegio Sindacale del Cagliari Calcio e del Sig. Roberto Pappalardo, Direttore di Sede della stessa società. Il primo riferiva di non essere stato preventivamente informato della decisione del Consiglio di Amministrazione di restituire ai soci parte del capitale e relativi interessi ed anzi di aver censurato l'operazione in occasione di una verifica del Collegio Sindacale avvenuta il 27 aprile 1994; il secondo dichiarava che solo dopo diversi mesi dalla sua recente assunzione della carica di Direttore aveva potuto prendere conoscenza diretta dei movimenti di entrata e uscita della società, ma che tuttavia la stessa aveva deciso di restituire le somme di cui si trattava, ciò implicava l'esistenza di una disponibilità sufficiente ad affrontare le spese di esercizio. L'Ufficio Indagini inoltre acquisiva altra documentazione ed in particolare la deliberazione concernente la revoca di quella comportante il riconoscimento degli interessi etc. al socio finanziatore. Sulla base delle citate risultanze il Procuratore Federale ha deferito il Sig. Massimo Cellino, nella sua duplice qualità di Consigliere della Lega Nazionale Professionisti e Presidente della Società, per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., e precisamente per aver effettuato rimborsi al socio finanziatore e riconosciuto allo stesso interessi passivi pregressi sul capitale, così vanificando l'impegno assunto con la dichiarazione 7 giugno 1993, e il Cagliari Calcio S.p.A. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al Proprio Presidente, ai sensi dall'art. 6 comma 1 stesso Codice. Gli incolpati hanno fatto pervenire deduzioni a difesa ed hanno prodotto documenti. Al dibattimento i1 Procuratore Federale ha concluso per la dichiarazione di colpevolezza del Sig. Massimo Cellino, per 1e violazioni a lui contestate e della Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S., chiedendo l'irrogazione al primo della inibizione temporanea per anni due ed alla seconda di un'ammenda di dieci milioni di lire. E' stato sentito il componente del C.d.A. della Società, Avv. Rodolfo Meloni, il quale ha chiesto per entrambi gli incolpati il proscioglimento per insussistenza degli addebiti sotto il profilo oggettivo e psicologico. La Corte osserva: - la difesa degli incolpati sostiene innanzitutto la inesistenza del riconoscimento degli interessi relativi all'anno 1993 sul credito del socio di maggioranza, dichiarato infruttifero e postergato con la nota di impegno 7 giugno 1993, perché la deliberazione con la quale si procedette al riconoscimento venne revocata e/o annullata dal Consiglio di Amministrazione della Società con altra successiva deliberazione 18 maggio 1994 e quindi non ebbe esecuzione; - afferma la liceità dell'eseguito rimborso del capitale perché tale pagamento non avrebbe mai alterato "in pejus" quel rapporto "ricavi/indebitamento" accertato al 30 giugno 1993; - infine sostiene ancora che in materia di adempimenti economico-finanziari della società, nel cui ambito rientrerebbe la situazione oggetto di contestazione, la normativa federale prevedrebbe soltanto le violazioni di cui all'art. 24 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti, tra le quali non risulta compresa quella contestata. Gli assunti difensivi non appaiono fondati. L'art. 86 N.O.I.F. prescrive (comma 3) che dal bilancio e dalle situazioni infrannuali (vedasi anche comma 8) delle Società professionistiche, deve emergere un parametro sintetico indicativo dell'equilibrio gestionale rappresentato da un rapporto "ricavi/indebitamento" non inferiore a tre. La verifica (comma 4) viene effettuata sulla base dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato e dall'indebitamento emergente da situazioni debitorie trimestrali. Identificati i ricavi (comma 5), la norma definisce l'indebitamento come ammontare di tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, con "eccezione dei debiti infruttiferi e postergati verso soci" (comma 6). Le situazioni debitorie vanno redatte a fine di ogni trimestre e debbono pervenire alla F.I.G.C. entro i venti giorni successivi (comma 8), affinché la stessa a mezzo della CO.VI.SO.C. esplichi la propria vigilanza e controllo (comma 1). L'art. 88 successivo pone come condizione per l'iscrizione ai campionati il rispetto del rapporto "ricavi/indebitamento" non inferiore a tre e demanda al Consiglio Federale di determinare annualmente i requisiti ed i criteri per l'ammissione all'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori. Annualmente il Consiglio Federale disciplina specificamente la materia, come avvenuto, con riferimento all'epoca della contestata violazione, nelle riunioni del Consiglio Federale del 29 e 30 novembre 1993 (Comunicati Ufficiali n. 53/A e 54/A pubblicati il 31 marzo 1993). La società Cagliari Calcio quindi ha potuto ottenere l'iscrizione al campionato 1993/94 e quella particolare disciplina più favorevole destinata alle società classificate allora in "Fascia 1" solo perché ha potuto presentare un rapporto "ricavi/indebitamento" non inferiore a tre, il che a sua volta è stato possibile perché l'indebitamente reale, a mezzo di quella "fictio" prevista dallo stesso Codice, comma 6 dall'art. 86 N.O.I.F., è stato decurtato del cospicuo debito nei confronti del socio di maggioranza a causa della sua infruttuosità e postergazione. Dal sistema di tali norme e dalle finalità cui le stesse tendono deve trarsi la regola che le qualità di infruttuosità e di postergazione del credito vantato dal socio finanziatore non possono venir meno né per unilaterale determinazione di quest'ultimo, né per accordo tra questi ed il debitore, essendo invece indispensabile una preventiva specifica autorizzazione della F.I.G.C., cui è demandata la vigilanza ed il controllo nella gestione della società, dopo che alla stessa sia stato dimostrato che il rimborso del debito o il pagamento degli interessi non altererà il rapporto "ricavi/indebitamento". Il Cagliari Calcio S.p.A. ed il suo Presidente, nella esecuzione del pagamento di un debito infruttuoso e postergato e con la deliberazione di riconoscimento degli interessi, si sono sottratti al controllo ed alla vigilanza della F.I.G.C cui compete il potere, accertata l'esistenza dei necessari presupposti, di concedere l'autorizzazione liberatoria dell'impegno di infruttuosità e postergazione. Giustamente appare contestata la violazione dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva attesochè nel comportamento censurato si ravvisa scorrettezza di rapporti con la F.I.G.C. ed elusione di norme cardini delle funzioni di controllo della gestione delle società professionistiche (art. 13 dello Statuto Federale). Non possono costituire esimenti, stante la natura degli addebiti, né i1 fatto che il rapporto "ricavi/indebitamento" sia rimasto non inferiore a tre dopo i1 pagamento, né il ravvedimento operoso costituito dalla revoca della deliberazione con 1a quale si riconoscevano interessi al socio finanziatore, ma se ne può tener conto, come se ne tiene, solo ai fini della determinazione e quantificazione della sanzione. Per questi motivi 1a Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Cenino Massimo ed il Cagliari Calcio responsabili delle violazioni loro rispettivamente ascritte ed infligge al Sig. Cellino Massimo la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale, per 1a durata di mesi quattro ed al Cagliari Calcio la sanzione dell'ammenda di L. 10.000.000.
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