F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 29 settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CELLINO MASSIMO, CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL CAGLIARI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER RILASCIATO AD ORGANI DI INFORMAZIONE GIUDIZI LESIVI DELL’ORGANIZZAZIONE FEDERALE, E DEL CAGLIARI CALCIO, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 29 settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CELLINO MASSIMO, CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL CAGLIARI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER RILASCIATO AD ORGANI DI INFORMAZIONE GIUDIZI LESIVI DELL'ORGANIZZAZIONE FEDERALE, E DEL CAGLIARI CALCIO, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA. Il, Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Sig. Cenino Massimo, componente del Consiglio della Lega Nazionale Professionisti e Presidente del Cagliari Calcio, per violazione dall'art. 1 comma 3 C.G.S., per avere, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione dell'Organizzazione Federale che accusava di parzialità, nonchè il Cagliari Calcio, ai sensi dall'art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. In una intervista concessa al giornalista Antonio Maglie, pubblicata il 21 gennaio del corrente anno dal Corriere dello Sport-Stadio, i1 Presidente Cellino ha avuto modo di affermare, con riferimento all'argomento relativo alle proteste dei club per decisioni degli arbitri di calcio, che "la giustizia del calcio ha sempre due pesi e due misure". Con una memoria difensiva, anche per conto della società rappresentata, i1 Sig. Cenino ha posto in rilievo che tutte le altre dichiarazioni riportate dall'articolo erano comprensive del ruolo particolare degli arbitri e rispettose nei loro confronti e che la frase incriminata - provocata dall'insistenza del giornalista e strumentalizzata nel titolo - era da valutarsi nel contesto dell'intervista. Rileva la Corte Federale che in effetti le espressioni usate dal Sig. Cenino vanno esaminate nel loro contesto, da cui sembra esulare ogni intento diffamatorio. Infatti, i1 Cellino nell'intervista dichiara anzitutto di apprezzare l'attività degli arbitri e, coerentemente, censura il comportamento di chi "aggredisce un arbitro per un banale errore", con un espresso riferimento al comportamento di talune società, da cui l'intervistato dichiarava espressamente di dissociarsi. Pertanto,la successiva espressione "due pesi e due misure" usata dal Cellino, non sembra tanto rispondere ad un deliberato proposito diffamatorio, ma, valutata nel contesto dell'intervista, si risolve solo in una battuta in ordine al diverso rilievo dato alle doglianze delle società, piccole o grandi che siano. I1 comportamento del Cellino non sembra perciò censurabile sotto il profilo disciplinare, statuizione che comporta conseguentemente i1 proscioglimento della società. Per questi motivi 1a Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il Sig. Massimo Cellino ed il Cagliari Calcio delle incolpazioni loro ascritte perchè i1 fatto non costituisce violazione disciplinare.
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