F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 30 giugno 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NEI CONFRONTI DEL SIG. ADRIANO GALLIANI, COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA A.C. MILAN S.P.A., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA DOPO L’EFFETTUAZIONE DELLA GARA SAMPDORIA/MILAN DEL 31.10.1993 E DELLA A.C. MILAN S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994
Comunicato ufficiale n. 3/CF del 30 giugno 1994 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NEI CONFRONTI DEL SIG.
ADRIANO GALLIANI, COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELLA LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI E AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA A.C. MILAN S.P.A., PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER DICHIARAZIONI RILASCIATE
ALLA STAMPA DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA SAMPDORIA/MILAN DEL
31.10.1993 E DELLA A.C. MILAN S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER
RESPONSABILITA' DIRETTA.
Il Presidente Federale ha deferito innanzi alla Corte Federale il Sig. Adriano Galliani,
Componente del Consiglio della Lega Nazionale Professionisti e Amministratore Delegato della
A.C. Milan S.p.A., per violazione dall'art. 1, comma 3, C.G.S., per le dichiarazioni rilasciate alla
stampa, dopo l'effettuazione della gara Sampdoria/Milan del 31.10.1993, lesive della reputazione
del Direttore di gara, nonché l'A.C. Milan S.p.A., ai sensi dall'art. 6, comma 1, C.G.S., per
responsabilità diretta nella violazione ascritta al Sig. Galliani.
L'accusa assume, con riferimento alle dichiarazioni rese alla stampa, in particolare a quelle riportate
a foglio 3 del fascicolo ("L'arbitro Nicchi ha convalidato alla Samp tre goal irregolari. Tutti e tre. E
un direttore di gara che commette tali errori non dovrebbe più arbitrare"), che il giudizio in tate sede
e in tale forma espressi sono sicuramente lesivi della reputazione del Direttore di gara.
Nella memoria difensiva il Sig. Galliani e l'A.C. Milan deducono:
a) che il Sig. Galliani non ha mai pronunciato la frase a lui attribuita e sopra riportata;
b) di avere esercitato, al contrario, una legittima critica sul piano tecnico dell'operato dell'arbitro,
sempre ammissibile quando, come nella specie, sia stata svolta in forma non ingiuriosa o
diffamatoria per l'onore e la reputazione del Sig. Nicchi direttore della gara;
c) di non ritenere che vi sia alcunché di illecito nella richiesta, diretta all'A.I.A., di voler assumere,
se lo ritiene, provvedimenti che rientrano nell'ambito della competenza della stessa nei confronti di
un direttore di gara autore di gravi e decisivi errori tecnici;
d) di avere, infine, esercitato il diritto di critica nel rispetto della verità dei fatti e senza aver
addebitato al Direttore di gara giudizi di parzialità e di malafede.
Gli incolpati hanno concluso per il proscioglimento, richiesta ribadita in sede di audizione del loro
rappresentante Avv. Leandro Cantamessa.
Il Procuratore Federale ha insistito per l'affermazione della responsabilità del Sig. Galliani e della
A.C. Milan.
Osserva la Corte che la responsabilità degli incolpati, per 1e violazioni contestate, debba ritenersi
accertata.
Non è attendibile l'assunto che il Sig. Galliani non abbia pronunciato la frase soprariportata. Non vi
è stata, nei giorni immediatamente successivi, alcuna smentita; e questa appariva tanto più
necessaria in quanto i1 giornalista che l'aveva raccolta aveva a sua volta espresso un commento
molto forte ("una requisitoria violentissima"), che non poteva sfuggire all'attenzione del Sig.
Galliani. L'assunto, dunque, pare nient'altro che un espediente difensivo, come quello secondo cui
1a frase stessa sarebbe stata riportata da un "ignoto articolo" di un "ignoto quotidiano".
Non si contesta, poi, la tegittimit8 dell'esercizio di critica sul piano tecnico delle decisioni del
Direttore di gara, quale manifestazione della libertà di pensiero; il vero è, però, che nella specie tale
esercizio, concretandosi in apprezzamenti gravemente lesivi della professionalità del Direttore di
gara ("E un direttore di gara che commette tali errori non dovrebbe più arbitrare"), ha finito col
superare la soglia di offensività dell'altrui reputazione, ponendosi perciò solo in contrasto con il
principio del corretto esercizio del diritto stesso.
Tale ultima constatazione, a sua volta, non può essere modificata dalle circostanze, addotte dagli
incolpati, che il diritto di critica sarebbe stato esercitato nel rispetto della verità dei fatti e senza
esprimere aperti apprezzamenti di parzialità o di malafede nei confronti dell'arbitro. Senza entrare
nel merito di tali affermazioni, si osserva che, se ciò fosse avvenuto, l'illiceità avrebbe assunto
rilievo ben maggiore di quello che comunque, nel caso in esame, è stato congruamente accertato.
In conclusione, deve essere affermata 1a responsabilità del Sig. Galliani, quale componente del
Consiglio della Lega Nazionale Professionisti ed Amministratore Delegato della Società Milan, in
relazione alla violazione contestatagli.
Consegue le responsabilità dall'A.C. Milan S.p.A., della quale il Sig. Galliani è, come detto,
Amministratore Delegato, a titolo di responsabilità diretta.
Congrua appare, nei loro confronti, l'inflizione della sanzione dell'ammonizione.
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal
Procuratore Federale, dichiara il Sig. Adriano Galliani e l'A.C. Milan S.p.A. responsabili della
violazione rispettivamente ascritta, infliggendo loro la sanzione dell'ammonizione.
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