F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 10 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MASSIMO CELLINO, CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL CAGLIARI CALCIO S.p.A., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA DOPO L’EFFETTUAZIONE DELLE GARE TORINO/CAGLIARI DEL 13.3.1994 E CAGLIARI/JUVENTUS DEL 27.3.1994 E DEL CAGLIARI CALCIO S.p.A., AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1993/1994
Comunicato ufficiale n. 5/CF del 10 dicembre 1994 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.
MASSIMO CELLINO, CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
E PRESIDENTE DEL CAGLIARI CALCIO S.p.A., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1
COMMA 3 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER LE DICHIARAZIONI
RILASCIATE ALLA STAMPA DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLE GARE
TORINO/CAGLIARI DEL 13.3.1994 E CAGLIARI/JUVENTUS DEL 27.3.1994 E DEL
CAGLIARI CALCIO S.p.A., AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA' DIRETTA.
Il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Sig. Massimo Cellino, Presidente del
Cagliari Calcio S.p.A. e Consi9liere della Lega Nazionale Professionisti, per duplice violazione del
terzo comma dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ed il Cagliari Calcio S.p.A. ai sensi del
primo corona dall'art. 6 dello stesso Codice, a titolo di responsabilità diretta nelle violazioni ascritte
al suo Presidente, Sig. Cenino, per avere quest'ultimo, dopo le gare Torino/Cagliari del 13 marzo
1994 e Cagliari/Juventus del 27 marzo 1994, espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di
informazione, giudizi lesivi della reputazione dell'Ordinamento Federale, la prima volta, e lesivi
della reputazione del Direttore di gara, la seconda volta.
I1 Corriere dello Sport - Stadio del 14 marzo 1994 in un articolo a firma dell'inviato Giampaolo
Murgia ha riportato fra virgolette le seguenti frasi attribuite al Sig. Massimo Cellino: "...E' stato
commesso un altro errore... Non vorrei che Toro e Napoli fossero aiutati perché si trovano in
difficoltà finanziarie...".
Lo stesso giornale del 28 marzo 1994 in un articolo a firma del medesimo Murgia ha riportato fra
virgolette le seguenti frasi attribuite ancora al Sig. Massimo Cellino: "...Quello che è accaduto è
stato di una violenza indicibile. Incredibile. Ero convinto di aver visto di tutto ... Mi sbagliavo:
questa volta ho visto il peggio del peggio del peggio. Mi chiedete dell'arbitraggio, non ho visto un
arbitro in campo! Ho visto rovinare il lavoro di un anno!...Sarà l'ottavo o il nono rigore che subiamo
in tal modo ... Abbiamo assistito, al Sant'Elia, ad una pagina vergognosa, mi vergogno proprio ...".
I1 Sig. Cenino ha inviato una memoria difensiva per escludere di aver espresso alcun giudizio
lesivo della reputazione dell'Ordinamento Federale dopo la gara Torino/Cagliari, riconoscendo solo
di essere forse andato un po' sopra le righe, e per chiedere, con riferimento alle dichiarazioni rese
dopo la gara Cagliari/Juventus, contenute sanzioni pecuniarie, anche per la sua società, per aver
reso pubbliche scuse il giorno successivo alla partita,intervenendo ad una trasmissione televisiva e
facendone partecipe la stampa tanto che 1e sue scuse avevano finito per avere maggiore risonanza
delle "accuse".
La Corte ha disposto la riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva ed oggettiva.
Nel merito la Corte Federale osserva che sussistono le violazioni contestate perché il Sig. Cellino ha
insinuato che erano stati posti in essere dolosamente favoritismi a danno della società rappresentata
mediante il ricorso ad un errore tecnico, allo scopo di agevolare altre due società, nel primo caso, ed
ha lamentato l'operato del Direttore di gara, accusandolo di aver reso un arbitraggio vergognoso, nel
secondo caso.
Queste due condotte sono obiettivamente lesive della reputazione dell'Ordinamento Federale, la
prima, e della reputazione del Direttore di gara, la seconda.
I1 ruolo ricoperto dal Sig. Cenino in seno alla Lega Nazionale Professionisti rende particolarmente
grave il suo comportamento in verità attenuato, nel secondo episodio, dal riconoscimento dell'errore
e dalle pronte scuse presentate.
Si deve ritenere che le due condotte sono state poste in essere in esecuzione di un medesimo
disegno, per cui devono essere riconosciute in continuazione. Sanzione congrua per il Sig. Cenino è
quella dell'ammonizione con diffida,
quest'ultima inflitta per la continuazione.
Per 1a società Cagliari Calcio, che risponde a titolo di responsabilità diretta, è di giustizia la
sanzione dell'ammenda di lire cinque milioni, di cui due per la continuazione.
Per tali motivi la Corte Federale, riuniti i deferimenti come innanzi proposti dal Procuratore
Federale, dichiara il Sig. Massimo Cellino e i1 Cagliari Calcio S.p.A. responsabili delle violazioni
loro ascritte ed infligge ai deferiti rispettivamente le sanzioni dell'ammonizione con diffida e
dell'ammenda di lire cinque milioni.
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