F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 9 Ottobre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’UDINESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL PRESIDENTE, SIG. CARATOZZOCO GIOVANNI, E MESI 2 AL DIRETTORE GENERALE, SIG. PIAZZOLLA CARLO, NONCHE’ DELL’AMMENDA DI L. 10.000.000 A PROPRIO CARICO, IRROGATE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1 COMMA. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 102 BIS N.O.I.F. E DELL’ART 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 19.9.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 9 Ottobre 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'UDINESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER
MESI 4 INFLITTA AL PRESIDENTE, SIG. CARATOZZOCO GIOVANNI, E MESI 2 AL
DIRETTORE GENERALE, SIG. PIAZZOLLA CARLO, NONCHE' DELL'AMMENDA DI L.
10.000.000 A PROPRIO CARICO, IRROGATE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL'ART. 1
COMMA. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 102 BIS N.O.I.F. E DELL'ART 6 COMMI 1 E 2
C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com.
Uff. n. 83 del 19.9.1997)
Nell'agosto 1995 il Sig. Michele Maggi, Presidente dall'U.S. Altamura, ed il Sig. Carlo Piazzolla,
Direttore Generale dell'Udinese Calcio, su mandato del Sig. Caratozzolo Giovanni, Presidente del
Consiglio di Amministrazione dell'Udinese Calcio, hanno sottoscritto una convenzione per il
trasferimento in comproprietà del calciatore Rocco Napoli, dall'Udinese all'Altamura, determinando
il relativo costo.
Poiché tale convenzione era vietata, essendo I'Altamura società del Settore Dilettanti, il Procuratore
Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti i Sigg.ri
Cado Piazzolla, Michele Maggi e Giovanni Caratozzolo per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S.,
in relazione all'att. 102 bis N.O.I.F. ed all'art. 40 comma 2 del Regolamento della L.N D.; il
Caratozzolo ed il Maggi per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'att. 24 dello
Statuto Federale per avere adito l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Ha deferito; inoltre, l'Udinese
Calcio, per responsabilità diretta ed oggettiva, e I'U.S. Altamura, per responsabilità diretta, per le
violazioni commesse dai rispettivi tesserati.
A conclusione del rituale dibattimento, la suddetta Commissione Disciplinare ha inflitto ai Sigg.ri
Michele Maggi e Giovanni Caratozzolo la sanzione dell'inibizione per mesi quattro; al Sig. Certo
Piazzolla l'inibizione per mesi due; all'U.S. Altamura l'ammenda di lire 3.000.000 ed all'Udinese
Calcio l'ammenda di lire 10.000.000.
Avverso tale decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 19 settembre 1997, l'Amministratore
delegato dell'Udinese Calcio ha proposto reclamo a questa C.A.F. ed ha chiesto l'annullamento delle
suddette sanzioni inflitte a lui ed alla società ed in subordine la riduzione.
II reclamante, si è giustificato affermando che per quanto attiene alla violazione dell'art. 24 dello
Statuto Federale egli aveva rilasciato al proprio legale, avv. Cianci, un foglio firmato in bianco,
come è di uso, e certamente non lo avrebbe rilasciato se avesse anche solo sospettato un uso
illegittimo.
In merito all'altra violazione ha rilevato che egli non ha stipulato alcun contratto economico o
variazione di tesseramento e che la cessione del calciatore Rocco Napoli era stata stipulata dal
Maggi e dal Piazzolla.
Tale tesi difensiva non può essere accolta.
Innanzitutto, l'art. 24 dello Statuto Federale sancisce l'obbligo dei tesserati della F.I.G.C. di
osservare le norme dello Statuto stesso e tutte le norme federali e, pertanto, esse sono vincolanti per
tutti i suddetti soggetti e la omessa osservanza comporta la responsabilità dei trasgressori.
Inoltre, la stessa norma determina che all'elusione del suddetto obbligo seguono sanzioni
disciplinari.
II Caratozzolo non può essere ritenuto estraneo alla vicenda della stipulazione del contratto di
cessione del calciatore Napoli. Come hanno rettamente rilevato i primi giudici il Piazzolla non ha
stipulato il relativo contratto esercitando un potere personale, direttamente conferitogli della società
e, di conseguenza, non può essere esclusa la conoscenza della specifica azione contrattuale da parte
dell'Amministrazione Unico della società stessa.
Tuttavia, la C.A.F. ritiene che la sanzione a lui inflitta possa essere notevolmente ridotta, in
considerazione che la maggiore responsabilità va attribuita al Maggi, che era Presidente della
società ed al Direttore Generale Piazzolla, i quali sono intervenuti direttamente nella stipula del
contratto incriminato. Equa appare la sanzione dell'ammonizione con dada.
Inammissibile è, invece, il reclamo inoltrato in favore della società, perchè è stato proposto dal
Caratozzolo, il quale aveva perduto in via temporanea il potere di rappresentanza per effetto del
prevedimento di inibizione.
La tassa di reclamo va restituita.
Per i suesposti motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l'appello come innanzi proposto dall'Udinese
Calcio, commutando la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Caratozzolo Giovanni in quella
dell'ammonizione con diffida, e lo dichiara inammissibile nel resto in quanto sottoscritto da persona
inibita. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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