F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 20 Novembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE BALBO ABEL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 10.000.000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE; PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/ROMA DEL 28.9.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 125 del 24.10.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 20 Novembre 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL CALCIATORE BALBO ABEL AVVERSO LA SANZIONE
DELL'AMMENDA DI L. 10.000.000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE; PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 3, C.G.S., IN
RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/ROMA DEL 28.9.1997 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 125 del 24.10.1997)
II Procuratore Federale, con provvedimento in data 30 settembre 1997, deferiva alla Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore Abel Balbo, tesserato con I'A.S.
Roma, responsabile della violazione dall'art. 1 comma 3 C.G.S., perché, nel corso di dichiarazioni
rese ad Organi di informazione, esprimeva giudizi lesivi della reputazione dell'Arbitro della gara
Bologna/Roma del 28 settembre 1997; déferiva; altresì, l'A.S. Roma per responsabilità oggettiva.
La suddetta Commissione, riconosciuta la responsabilità del calciatore Abel Balbo, gli infliggeva la
sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000 ed all'A.S. Roma quella dell'ammonizione.
Avverso tale decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 125 del 24 ottobre 1997, il calciatore Abel
Balbo ha proposto appello a questa C.A.F., chiedendo l'annullamento della suddetta sanzione in
quanto ciascuna delle espressioni riportate dalla stampa come da lui pronunciate non costituivano
offese alla reputazione dell'Arbitro, ma avevano soltanto per oggetto una critica al suo operato.
Deve premettersi che l'intervista pubblicata sulla Gazzetta dello Sport del 25 settembre 1997 si è
concretizzata nella frase "Espulsione assurda quella di Aldair....Arbitraggio scandaloso, la società
deve intervenire".
Questa Commissione concorda con l'interpretazione data dal reclamante al concetto di offesa della
reputazione altrui, affermando che "il semplice dissenso ad una decisione arbitrale non è di per sé
causa di responsabilità del soggetto tesserato, ma che la responsabilità può. profilarsi solo
allorquando per le espressioni usate si eccede dal normale diritto di esprimere le proprie opinioni".
A ciò, però, deve aggiungersi che la base della reputazione; quale riflesso oggettivo dell'onore
inteso in senso lato, riguarda la stima e la valutazione che gli altri fanno dei pregi di un individuo.
In base a tale concetto, per accertare il carattere diffamatorio di un addebito, bisogna tenere conto di
tutte le circostanze e dei criteri di valutazione usuali nell'ambito in cui il soggetto passivo svolge la
sua attivtà.
Dichiarare assurdo un provvedimento disciplinare dell'arbitro e affermare di ritenere scandaloso
l'arbitraggio non può certo ricondursi entro i limiti del diritto di critica, in quanto lede la reputazione
e la stima che un arbitro deve godere.. Affermato che le dichiarazioni del Balbo sono offensive, la
decisione impugnata non merita censura e l'appello deve essere respinto.
Per i suesposti motivi, la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal calciatore Balbo
Abel ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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