F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 5 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. FIORENTINA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER GIORNI TRENTA E L’AMMENDA DI L. 30.000.000 INFLITTE RISPETTIVAMENTE AL PRESIDENTE CECCHI GORI VITTORIO ED ALLA SOCIETA’ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA FIORENTINA/PARMA DEL 7.12.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 223 del 23.1.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 5 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. FIORENTINA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER
GIORNI TRENTA E L'AMMENDA DI L. 30.000.000 INFLITTE RISPETTIVAMENTE AL
PRESIDENTE CECCHI GORI VITTORIO ED ALLA SOCIETA' A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA
FIORENTINA/PARMA DEL 7.12.1997 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 223 del
23.1.1998)
La Procura Federale, con atto del 9.12.1997, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Professionisti:
1) Vittorio Cecchi Gori, Presidente dall'A.C. Fiorentina S.p.A.; 2) l'A.C. Fiorentina S.p.A.,
per rispondere:
- Cecchi Gori della violazione dall'art. 1 comma 3 C.G.S., per avere, nel corso di dichiarazioni rese
ad Organi di Informazione, dopo la gara Fiorentina/Parma, espresso giudizi lesivi della reputazione
della classe arbitrale e dell'intera Organizzazione Federale;
- la società A.C. Fiorentina S.p.A., ai sensi dall'art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta
nella violazione ascritta al proprio Presidente.
Si opponeva la società che chiedeva:
1) in via pregiudiziale la dichiarazione di carenza di giurisdizione e/o di competenza
2) in via subordinata, la dichiarazione di non responsabilità dall'A.C. Fiorentina dell'addebito
contestato;
3) in ulteriore subordine, la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia del Senato della
Repubblica;
4) in via ulteriormente gradata, l'irrogazione di una sanzione contenuta nei limiti dell'ordinamento.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 223 del 23 gennaio 1998
infliggeva "al Dott. Vittorio Cecchi Gori la inibizione per la durata di 30 giorni ed alla società
Fiorentina I'ammenda di L. 30.000.000".
Tale decisione viene ora impugnata davanti a questa C.A.F. dalla società che ribadisce: la carenza di
giurisdizione, per l'applicabilità dell'immunità ex art. 6B, comma 1 Cost.; la carenza di competenza
vertendosi in tema di diritto disponibile; la non responsabilità della società, essendosi verificata una
rottura del rapporto organico; la sospensione della procedura in attesa della pronuncia del Senato;
l'irrogazione di una sanzione contenuta nei limiti dell'ordinamento.
Con diffuse argomentazioni la società ha poi codificato il contenuto delle motivazioni su cui poggia
la decisione impugnata.
Nell'udienza di discussione il rappresentante della Procura Federale ha eccepito l'inammissibilità del
ricorso per carenza di legittimazione nel firmatario del gravame (Dott. Eugenio Pestelli).
La difesa della società ha ribadito, illustrandole ulteriormente, le argomentazioni svolte nel ricorso.
Ritiene il Collegio fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura Federale.
Invero, dal verbale del Consiglio di Amministrazione della società del 18.1.1997 risulta che al
firmatario dell'odierno ricorso, il Dott. Eugenio Pestelli, è stata confermata una procura speciale, di
ampio contenuto, peraltro, esclusivamente di carattere aziendale ed amministrativa, nella quale non
si rinviene traccia - e l'osservazione è concludente trattandosi di procura speciale cioè per
definizione di carattere tassativo di una delega di poteri nei rapporti con gli Organi federali e tanto
meno per l'instaurazione delle procedure contenziose.
Omissione che risulta particolarmente significativa laddove si osservi che nello stesso verbale,
laddove si parla dell'Amministratore Delegato, Dott. Luciano Luna, si ha cura di puntualizzare che
lo stesso si avvarrà della Segreteria Generale per i "rapporti con gli Enti federali e soprattutto la
Lega Nazionale Professionisti" (lett. e) nonché nel "collegamento operativo con l'Amministratore
Delegato agli Affari Legali per la redazione dei reclami e delle controdeduzioni agli Organi
disciplinari federali (lett. r).
Da quanto sopra consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 1 C.G.S., perché
sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come sopra proposto dell'A.C. Fiorentina di
Firenze e dispone l'incameramento della tassa versata.
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