F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 7 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE BAGGIO ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 5.000.000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 12 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO DEI PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 325 de1.3.4.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 7 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE BAGGIO ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 5.000.000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 12 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO DEI PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 325 de1.3.4.1998) II Procuratore Federale, con atto del 25 gennaio 1998, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore Roberto Baggio, tesserato per il F.C. Bologna 1909, per rispondere della violazione dall'art. 1, primo comma, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 12 del Regolamento dei Procuratori Sportivi, per avere avuto un comportamento antiregolamentare, consistente nel conferimento di una delega "totale ed esclusiva" alla Kronomark & Associati S.r.l., con autorizzazione all'Amministratore unico di detta società, Sig. Vittorio Petrone, sprovvisto della qualifica di Procuratore Sportivo, "ad agire nella più ampia autonomia per quanto concerne l'immagine, gli affari e gli interessi di ordine calcistico e personale". II deferimento trae origine da una segnalazione, datata 27.6.1997, con la quale la F.I.F.A. aveva chiesto alla F.I.G.C. di esperire indagini sui procuratori che si stavano attivando per il trasferimento del predetto calciatore dell'A.C. Milan, società per la quale il giocatore all'epoca era tesserato, alla società spagnola F.C. Barcellona, senza esserne legittimati perché privi della qualifica di players agent. L'Ufficio Indagini, eseguiti gli accertamenti di competenza, con l'audizione di tutti i soggetti interessati, riferiva: a) che effettivamente con atto datato 9 gennaio 1997, il calciatore aveva conferito una "delega totale ed esclusiva", nei termini di cui sopra, alla Kronomark & Associati S.r.l., con sede in Milano, e per questa all'Amministratore unico, Sig. Vittorio Petrone; b) che, con atto del 2 aprile 1997, il Sig. Patrone, nella predetta veste, aveva investito la Dott. Patrizia Pighini, players agent della F.I.F.A., della rappresentanza esclusiva, con il compito di "esaminare tutte le offerte per un'eventuale acquisizione delle prestazioni sportive del giocatore" da sottoporre comunque alla sua approvazione; c) che, per concordi dichiarazioni di tutti gli interessati la Dott. Pighini, nello svolgimento del suo incarico, è sempre stata affiancata dal Sig. Antonio Caliendo, iscritto nell'Albo professionale dei Procuratori Sportivi presso la F.I.G.C.; che, infine, in relazione allo specifico episodio, in ordine al quale vi era stata richiesta di accertamenti da parte della F.I.F.A., gli stessi interessati avevano dichiarato che effettivamente il giorno 25 giugno 1997 il Sig. Caliendo e il Sig. Patrone avevano incontrato in Barcellona i Sigg. Nunez e Gaspart, dirigenti della società spagnola, in vista di un possibile trasferimento del calciatore, e che, nel breve incontro, al quale non partecipava la Dott. Pighini, pur presente in Barcellona, era stata esaminata la documentazione sanitaria concernente le condizioni fisiche del calciatore. Nel procedimento di primo grado, la difesa del deferito, sul fondamento che il deferimento è incentrato esclusivamente sulla contestazione della liceità della delega conferita al Sig. Patrone, ha concentrato le sue deduzioni essenzialmente sulla distinzione fra la delega conferita dal calciatore al Sig. Patrone, istituiva di un potere di rappresentanza di tipo civilistico di carattere generale, per cui il delegato assume la qualità di alter ego del delegante, e il rapporto intercorrente tra un calciatore professionista e il suo procuratore sportivo, che comporta per quest'ultimo l'assunzione di una prestazione di consulenza e di assistenza del calciatore per i rapporti inerenti la sue prestazioni sportive. Per quanto concerne l'episodio specifico che ha dato origine al deferimento, ha rilevato la difesa del deferito che, ammesso che spetti agli Organi della Giustizia Sportiva italiana occuparsi della vicenda, nessun addebito può fare carico al calciatore Baggio, in quanto il Sig. Patrone, nel suo breve incontro con i dirigenti della società spagnola, non ha posto in essere alcuna trattativa per coito del delegante, in vista di un trasferimento di questi a detta società, ma ha solo dato ragguagli sulle condizioni fisiche del calciatore, illustrando la relativa documentazione sanitaria. Le eventuali trattative per il trasferimento, che poi non furono più intavolate, sarebbero state condotte dalla Dott. Pighini, rappresentante dal calciatore, con l'incarico specifico di effettuare quelle presentazioni che i regolamenti riservano ai procuratori sportivi muniti di apposita autorizzazione F.I.F.A., anch'essa presente in Barcellona. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 325 del 3 aprile 1998, la Commissione Disciplinare ha ritenuto la responsabilità del deferito, per violazione dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'att. 12, comma quinto, del Regolamento dei Procuratori Sportivi, e gli ha inflitto la sanzione dell'ammenda di L. 5.000.000. Nella decisione si condivide la tesi difensiva circa la liceità del conferimento della suddetta delega al .Sig. Peirone, ma si rileva che, in concreto, questi, intrattenendo di persona rapporti con i dirigenti della società spagnola, in assenza della Dott. Pighini e con la presenza del Sig. Caliendo, Procuratore Sportivo, non iscritto peraltro nell'elenco dei players agents e comunque sfornito di mandato, è incorso nel divieto di cui all'art. 12, comma quinto, del Regolamento dei Procuratori Sportivi, che parla di "trattative o rapporti" in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma secondo, dello stesso Regolamento. La presenza in Barcellona della Dott, Pighini, ma assente al colloquio, non elimina la violazione, così come alcun rilievo può assumere la circostanza che al colloquio non sia stato dato alcun seguito. Conclude la decisione con il rilevare che la generica e lecita attribuzione della delega al Sig. Patrone assume i connotati dell'illecito allorché il procuratore sconfina in un campo riservato ai procuratori sportivi, con la conseguenza che l'oggetto stesso della procura si palesa in contrasto con la surrichiamata normativa regolamentare. In definitiva, è stata la fase esecutiva dell' incarico a rendere palese la natura illecita della delega e da ciò la responsabilità del calciatore che l'ha conferita. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede il calciatore Baggio, riproponendo, con più ampie argomentazioni, le deduzioni già formulate in primo grado. L'appello si rivela fondalo e, pertanto, deve essere accolto. II Collegio non disconosce le perplessità e i dubbi, denunciati dall'appellante, che insorgono nell'esame della fattispecie, nella quale viene applicata una norma dell'Ordinamento federale italiano, con la relativa sanzione, per una violazione che, qualora effettivamente commessa, avrebbe dovuto essere valutata alla stregua delta normativa F.I.F.A. e dai relativi Organi di giustizia. La F.I.F.A. ha chiesto alla F.I.G.C. di effettuare accertamenti alla possibile esistenza di trattative per il trasferimento del calciatore dal F.C. Bologna alla società spagnola condotte dal Sig. Patrone, senza la dovuta assistenza di un players agent. La violazione, consistente nell'avere posto in essere trattative per il trasferimento di un calciatore tra società di diverse Federazioni nazionali senza l'assistenza di un procuratore sportivo autorizzato dalla F.I.F.A., avrebbe dovuto essere sanzionata, qualora gli accertamenti avessero confermato le indebite trattative nell'ambito dell'Ordinamento F.I.F.A.. Orbene, nella decisione impugnata, si assume il fatto segnalato dalla F.I.F.A. e, in particolare, l'incontro del Sig. Patrone con i dirigenti spagnoli, a presupposto dell'applicazione di una norma - quella che pone il divieto per i calciatori di servirsi di un soggetto privo della qualifica di procuratore sportivo -che si riferisce evidentemente solo ad attività poste in essere nell'Ordinamento federale italiano. II calciatore avrebbe potuto essere sanzionato, anche nell'Ordinamento italiano, perché non assistito, nelle supposte trattative con la società di una federazione straniera, da un players agent non perché a dette trattative si è fatto rappresentare dal Sig. Patrone (munito di un potere di rappresentanza generale, riconosciuto legittimo dalla decisione impugnata) non provvisto del titolo di procuratore sportivo, titolo richiesto solo per i trasferimenti (ed altre forme di assistenza) posti in essere nell'ambito dell'Ordinamento federale nazionale (inferendone, oltretutto, la illiceità della delega al Petrone, per rientrare nell'ambito del divieto di mandato di cui all'art. 12, comma terzo, del detto regolamento). Tuttavia, il Collegio ritiene che possa prescindersi da approfondimenti al riguardo, atteso che l'appello deve essere accolto, in quanto, nella fattispecie, non sussistono neppure gli estremi del fatto punibile secondo la normativa applicata dal giudice di primo grado. L'art. 12, comma quinto, del Regolamento dei Procuratori Sportivi, infatti, pone il divieto per tutti i soggetti dell'Ordinamento federale, diversi dai procuratori sportivi, e quindi impone ai calciatori l'assistenza dei soggetti iscritti nello speciale Albo dei Procuratori Sportivi per "intrattenere trattative o rapporti", in relazione all'attività di cui all'art. 1, comma secondo, dello stesso Regolamento, cioè "dell'attività diretta alla definizione della durata e del compenso del contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistico, alla assistenza del calciatore professionista nel rapporto con la società; alla cessione, anche a favore di persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di calcio professionistico, dell'utilizzo dell'immagine, del nome e di quanto consimile del calciatore professionista". In base alla normativa ora riportata l'assistenza del procuratore si rivela obbligatoria, nei casi di trasferimento dall'una all'altra società di calcio professionistico e di stipulazione del relativo nuovo contratto, per le 'trattative e i rapporti" concernenti il contenuto del contratto, per quanto specificatamente riguarda "la durata e il compenso" relativi alla prestazione sportiva, in relazione all'ausilio tecnico che possono fornire, in quanto professionisti del ramo, ai fini della tutela del calciatore nella formulazione delle relative clausole contrattuali. Nella specie non possono ravvisarsi 'trattative o rapporti", riferiti al contenuto del contratto eventualmente da stipularsi dal calciatore Baggio con I'U.S. Barcellona, operazioni che sarebbero state legittime solo se compiute, giusta le predette norme, con l'assistenza di un procuratore sportivo (e, secondo la normativa F.I.F.A., con la necessaria presenza di un players agent). La stessa Commissione Disciplinare definisce come "preliminare di una trattativa", che già non concretizza una fattispecie punibile per contravvenzione alla normativa soprariportata, l'esame della documentazione medica relativa al predetto calciatore che sarebbe stato effettuato dal Sig. Patrone con i dirigenti della società spagnola. In realtà, deve ritenersi che il Sig. Patrone ha solamente fornito delle informazioni ai predetti dirigenti sulle condizioni fisiche del calciatore e che detta operazione, neppure sforzando i concetti, può essere ritenuta come una trattativa o altro rapporto inerente all'attività specificamente disciplinata dalla formativa in questione. La presenza in Barcellona della Dott. Pighini, che non ha partecipato all'incontro evidentemente in attesa di assistere il Sig. Patrone, rappresentante in senso civilistico del calciatore, nel caso di passaggio alle trattative vere e proprie, rafforza Ia conclusione che, nella fattispecie, non sia stata posta in essere alcuna attività antiregolamentare. E' evidente da quanto precede che è da confermare, sia pure con diversa motivazione, desumibile dalle considerazioni fin qui svolte, anche la delega conferita dal calciatore Baggio al Sig. Patrone. La decisione impugnata, in conclusione, deve essere riformata, con l'annullamento della sanzione dell'ammenda inflitta al predetto calciatore. La tassa di reclamo va restituita all'appellante. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Baggio Roberto, annulla l'impugnata delibera e dispone la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it