F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 10/CF del 23 giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMETNO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DELL’A.C. VENEZIA 1907, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.6.S., IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI RESE ALLA STAMPA DOPO LA GARA VENEZIA 1907/BRESCIA CALCIO DEL 26.1.1997, E DELL’A.C. VENEZIA 1907, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.6.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale n. 10/CF del 23 giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMETNO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ZAMPARINI
MAURIZIO CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E
PRESIDENTE DELL'A.C. VENEZIA 1907, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3
C.6.S., IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI RESE ALLA STAMPA DOPO LA GARA
VENEZIA 1907/BRESCIA CALCIO DEL 26.1.1997, E DELL'A.C. VENEZIA 1907, AI SENSI
DELL'ART. 6 COMMA 1 C.6.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA.
I1 Procuratore Federale ha deferito a questa Corte Federale il Sig. Zamparmi Maurizio,
Consigliere della Lega Nazionale Professionisti e Presidente dall'A.C. Venezia 1907 s.r.l., nonchè
l'A.C. Venezia 1907 s.r.l., per rispondere:
- i1 primo della violazione di cui all'art. 1 comma 3 C.G.S., per aver espresso giudizi lesivi della
reputazione dell'arbitro nel corso di dichiarazioni rilasciate ad Organi di informazione al termine
della gara Venezia 1907/Brescia Calcio del 26.1.1997;
- la società per violazione dall'art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione
ascritta al proprio Presidente.
Nulla hanno dedotto in propria difesa i deferiti.
Alla riunione è presente il rappresentante della Procura Federale, i1 quale nel riassumere i fatti
ricorda che lo Zamparini è stato deferito per 1e dichiarazioni lesive della reputazione del Direttore
di gara rese alla Stampa in relazione all'espulsione del calciatore Bellucci.
Rileva come il contenuto delle dichiarazioni fatte dallo Zamparini sia in contrasto con 1e
disposizioni riportate nell'att. 1 comma 1 C.G.S., per cui chiede, tenendo conto delle circostanze che
hanno dato adito alle dette dichiarazioni, che allo Zamparini venga inflitta 1a sanzione
dell'inibizione per giorni 7 ed a11'A.C. Venezia quella dell'ammenda di L. 1.000.000.
La Corte Federale, esaminati gli atti, tenuto conto delle argomentazioni della Procura Federale,
considerato che te espressioni attribuite allo Zamparini non sono in discussione, tenuto peraltro
conto delle circostanze che hanno dato luogo alle dichiarazioni rilasciate, ritiene equo sanzionare il
comportamento antiregolamentare con l'ammonizione e la società, per responsabilità diretta nella
violazione ascritta a1 proprio Presidente, con l'ammenda di L. 1.000.000.
Per i suesposti motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come in epigrafe
proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro
rispettivamente ascritte ed infligge al Sig. Maurizio Zamparini la sanzione della ammonizione ed
all'A.C. Venezia 1907 la sanzione dell'ammenda di L. 1.000.000.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 10/CF del 23 giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMETNO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DELL’A.C. VENEZIA 1907, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.6.S., IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI RESE ALLA STAMPA DOPO LA GARA VENEZIA 1907/BRESCIA CALCIO DEL 26.1.1997, E DELL’A.C. VENEZIA 1907, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.6.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA."