• Stagione sportiva: 1999/2000
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 28/C – RIUNIONE DEL 23 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLI DELL’A.C. AREZZO E DEL SIG. SABATINI WALTER AVVERSO LE
SANZIONI DELL’INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 AL SIG. SABATINI WALTER E DELL’
AMMENDA DI L. 10.000.000 ALLA SOCIETA’ LORO INFLITTE, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER
VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART 40 COMMI 3 E 6
N.O.I.F. ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 167/C del 23.2.2000)
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APPELLO DEL PROCURATOTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLE
SANZIONI DELLA SQUALIFICA DI ANNI 3 ALL’ALLENATORE CANTELLI GIORGIO,
DELL’INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 AL SIG- SABATINI WALTER E DELL’AMMENDA
DI L. 10.000.000 ALL’AC. AREZZO LORO INFLITTE, A SEGUITO DI PROPRIO
DEFERIMENTO, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.
IN RELAZIONE ALL’ART 40 COMMI 3 E 6 N.O.I.F. ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2
C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff.
n. 167/C del 23.2.2000)
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APPELLO DEL SIG. CANTELLI GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER ANNI 3 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.
40 COMMI 3 E 6 N.O.I.F (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C – Com. Uff. n. 167/C del 23.2.2000)
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APPELLI DELL'A.C. AREZZO E DEL SIG. SABATINI WALTER AVVERSO LE
SANZIONI DELL'INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 AL SIG. SABATINI WALTER E DELL'
AMMENDA DI L. 10.000.000 ALLA SOCIETA' LORO INFLITTE, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART 40 COMMI 3 E 6
N.O.I.F. ED AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 167/C del 23.2.2000)
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APPELLO DEL PROCURATOTE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLE
SANZIONI DELLA SQUALIFICA DI ANNI 3 ALL'ALLENATORE CANTELLI GIORGIO,
DELL'INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 AL SIG- SABATINI WALTER E DELL'AMMENDA
DI L. 10.000.000 ALL'AC. AREZZO LORO INFLITTE, A SEGUITO DI PROPRIO
DEFERIMENTO, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.
IN RELAZIONE ALL'ART 40 COMMI 3 E 6 N.O.I.F. ED AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2
C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff.
n. 167/C del 23.2.2000)
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APPELLO DEL SIG. CANTELLI GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE
PER ANNI 3 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.
40 COMMI 3 E 6 N.O.I.F (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C - Com. Uff. n. 167/C del 23.2.2000)
All'esito degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, il Procuratore Federale deferiva al
giudizio della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C i Signori Cantelli
Giorgio, allenatore deIl'A.C. Ferriera Condove, e Sabatini Walter, dirigente delI'A.C. Arezzo,
nonché la stessa società, contestando :
- al primo, la violazione di cui all'art. 1 n. 1 C.G.S., in relazione all'art. 40 nn. 3 e 6 N.O.I.F e all'art.
35 n. 3 del Regolamento del Settore Tecnico;
- al secondo, la violazione di cui all'art. 1 n. 1 C.G.S., in relazione all'art 40 nn. 3 e 6 N.O.I.F.:
- aIl'A.C., Arezzo, la violazione di cui all'art. 6 n. 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva nell'addebito
ascritto al proprio tesserato.
Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 167/C del 23 febbraio 2000, la
Commissione Disciplinare, ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti, infliggeva al Cantelli la
squalifica di anni tre, al Sabatini l'inibizione dì anni uno e mesi sei, all'A.C. Arezzo I'ammenda di L.
10.000.000.
Contro la delibera hanno interposto tempestivo gravame a questa C.A.F. il Procuratore
Federale, i due tesserati e l'A.C. Arezzo.
In via preliminare è stata disposta la riunione dei procedimenti per evidenti motivi di connessione,
trattandosi di impugnazioni che investono un' unica decisione.
Passando all'esame degli appelli rileva il Collegio che quelli proposti dal Cantelli e dell'A.C. Arezzo
vanno dichiarati inammissibili.
L'art. 23 n. 5 C.G.S. impone che tutti i reclami e ricorsi vengano inoltrati agli organi
competenti direttamente dalle "parti interessate"; queste possono successivamente, ove ne sia
disposta la convocazione, "farsi assistere da persone di loro fiducia" (art. 24 n. 5 C.G.S.), ma tale
regola non può valere nella presentazione dell'atto di impugnativa, che, secondo quanto costituisce
"ius receptum" nell'interpretazione della norma da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, deve
essere sempre effettuata personalmente dalla parte interessata.
A tale regola non si sono attenuti il Sig. Centelli e la società Arezzo.
Entrambi i reclami sono stati sottoscritti non già dal tesserato e dal legale rappresentante
della società, come si sarebbe dovuto fare, bensì da persone che si qualificano "rappresentantî" e/o
"difensori" delle parti, e ciò in forza di mandato rilasciato in calce all'atto (è il caso dall'A.C.
Arezzo), cioè con firma finalizzata esclusivamente al conferimento della procura e non a
sottoscrivere il reclamo tacendone proprio il contenuto, o addirittura apposto in foglio allegato al
reclamo (è il caso del Cantelli).
Nell'un caso e nell'altro manca il requisito essenziale della sottoscrizione del reclamo ad
opera della parte interessata, unico soggetto legittimato a farlo.
Alla declaratoria di inammissibilità dei due reclami consegue l'ordine di incameramento delle tasse
versate.
È stato invece ritualmente proposto il reclamo del Sabatini, che peraltro risulta infondato.
In linea di diritto l'appellante eccepisce che non può essergli ascritta la violazione delI'art. 40
N.O.I.F., in quanto tale norma si riferisce a casi di "tesseramento" di cakiatori, mentre il Dengane
non è stato (né poteva essere) tesserato dalla società Arezzo.
L'eccezione non ha pregio.
Ciò che conta nell'atto di incolpazione è il fatto, inteso come evento materiale, e non già la
qualificazione giuridica di esso o la precisa indicazione della norma regolamentare che si assume
violata.
Orbene, nell'atto di deferimento del Procuratore Federale è delineato, in modo conciso ma
inequivoco, il fatto ascritto ai tesserati, cioè l'avere operato il "reclutamento di un minorenne
extracomunitario in assenza di presupposti normativi", come dimostrato dagli accertamenti svolti
dall'Ufficio Indagini, che costituiscono gli allegati del provvedimento e come tali sono stati messi a
disposizione delle parti.
II fatto così enunciato, a parte il richiamo all'art. 40 N.O.I.F., veniva qualificato dal Procuratore
Federale come violazione dall'art. 1 n. 1 C.G.S. e tale impostazione è stata accolta dalla
Commissione Disciplinare, con motivazione che il Collegio condivide e fa propria.
II Sabatini protesta la sua innocenza, ma a ben vedere la sua corresponsabilità nella vicenda risulta
evidente.
Basti pensare che il disegno di trasferire il giovane ivoriano in Italia deve necessariamente essere
stato concordato tra il Cantelli ed il Sabatini ben prima dell'epoca nella quale Sabatini (foglio 29 -
dichiarazione rilasciata al collaboratore dell'Ufficio Indagini) colloca il primo contatto con il
Cantelli, cioè "nei primi giorni di maggio; in realtà, si ripete, l'accordo tra i due era intercorso, come
risulta confermato tanto dalla dichiarazione di Cantelli (foglio 40), che dalla lettera (foglio 18)
diretta l'8 aprile dell'A.C. Arezzo alla Questura e alla F.I.G.C., per ottenere il visto di ingresso in
favore del giovane calciatore extracomunitario, al fine di consentirgli la partecipazione ad uno
"stage" di allenamento dall'1 al 31 maggio.
Di fatto, poi, come è emerso dalle indagini svolte (le cui risultanze non sono state contestate dal
Sabatini), il ragazzo non prese parte al programmato "stage" estivo, mentre rimase per alcuni mesi
nell'ambito della società Arezzo, vagando da un posto all'altro, senza una precisa collocazione,
finché il 20 settembre, quando il caso era venuto alla luce a seguito dell'esposto inoltrato dal Sig.
Falasconi al Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C., fu
riconsegnato al Cantelli, cioè alla persona che materialmente lo aveva prelevato dalla Costa
D'Avorio per portarlo in Italia. Si noti che nell'occasione Cantelli rilasciò al dirigente Sabatini una
specie di ricevuta liberatoria (che si legge a foglio 46), a tenore della quale dichiarava di "riprendere
dall'Arezzo Calcio il ragazzo Fousseini Dengane ed assumersi la responsabilità della sua persona
dalla giornata odierna"(!).
La collocazione, protrattasi per mesi, del Dengane presso I'A.C. Arezzo, o altre società da questa
controllate, non può trovare altra spiegazione se non nella preventiva adesione prestata dal Sabatini,
interessato dal Cantelli che aveva scoperto in Africa il giovane talento, ad occuparsi della sorte del
ragazzo; si giustifica così il secondo viaggio di Cantelli in Costa d'Avorio per prelevare il ragazzo e
le promesse di compensi formulate nell'occasione per ottenere il consenso della famiglia
all'espatrio.
Per finire, il pieno coinvolgimento di Sabatini e dall'A.C. Arezzo è dimostrato anche dalle
disposte elargizioni in denaro: dapprima L. 2.000.000 per lo "stage" presso la Scuola Calcio
Gabetti (peraltro non effettuato, come si è già detto), poi L. 1.350.000 e ancora dollari 530,
corrisposte al Cantelli sotto la data del 20.9.1999, quando si sciolse il rapporto Arezzo/Dengane e il
ragazzo fu riconsegnato a Cantelli. È pacifico che tutte queste somme furono versate da Sabatini a
Cantelli per conto dell'Arezzo (fogli 44, 45 e 140 dichiarazioni di Sabatini).
In conclusione, nella condotta posta in essere dal Sabatini resta configurata la violazione dell'art. 1
n. 1 C.G.S.: con il suo comportamento il dirigente é venuto meno ai doveri sportivi di probità,
rettitudine e correttezza, la cui osservanza la norma in questione intende tutelare, sicché ne va
confermata la responsabilità con il rigetto dell'appello da lui proposto.
Va invece accolto quello del Procuratore Federale in ordine alle pene da infliggere.
Come bene è stato sottolineato nell'atto di impugnazione, la condotta dei due tesse rati, da
considerare entrambi responsabili in pari misura, appare particolarmente grave e odiosa perché
rivolta in danno di un giovane quattordicenne, sradicato dal suo paese e dalla famiglia con il
miraggio di mirabolanti successi e conseguenti guadagni.
Sanzioni adeguate si rivelano pertanto quelle massime consentite: squalifica (art. 9 n. 1 lettera h) di
anni cinque per il Cantelli e inibizione (art. 9 n. 1 lettera e) di pari durata per il Sabatini, con
proposta al Presidente Federale perché venga dichiarata nei confronti di entrambi i soggetti puniti la
preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..
Valutato l'elevato grado di responsabilità del tesserato Sabatini va correlativamente disposto
l'aumento a L. 50.000.000 dell'ammenda a carico dall'A.C. Arezzo, chiamata a rispondere
oggettivamente dell'operato del proprio dirigente.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Sig. Procuratore
Federale, dell'A.C. Arezzo di Arezzo e dai Sigg.ri Sabatini Walter e Cantelli Giorgio, così decide:
- accoglie quello del Sig. Procuratore Federale e, in riforma dell'impugnata delibera, infligge ai
Sigg.ri Sabatini Walter e Cantelli Giorgio le sanzioni dell'inibizione di anni 5 con proposta al
Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ed
all'A.C. Arezzo la sanzione dell'ammenda di L. 50.000.000;
- respinge quello del Sig. Sabatini Walter;
- dichiara inammissibili quelli dall'A.C. Arezzo e del Sig. Centelli Giorgio, ai sensi dall'art. 23 n.
1 C.G.S., perché sottoscritti da persona non legittimata;
- ordina l'incameramento delle relative tasse.
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APPELLI DELL’A.C. AREZZO E DEL SIG. SABATINI WALTER AVVERSO LE
SANZIONI DELL’INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 AL SIG. SABATINI WALTER E DELL’
AMMENDA DI L. 10.000.000 ALLA SOCIETA’ LORO INFLITTE, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER
VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART 40 COMMI 3 E 6
N.O.I.F. ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 167/C del 23.2.2000)
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SANZIONI DELLA SQUALIFICA DI ANNI 3 ALL’ALLENATORE CANTELLI GIORGIO,
DELL’INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 AL SIG- SABATINI WALTER E DELL’AMMENDA
DI L. 10.000.000 ALL’AC. AREZZO LORO INFLITTE, A SEGUITO DI PROPRIO
DEFERIMENTO, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.
IN RELAZIONE ALL’ART 40 COMMI 3 E 6 N.O.I.F. ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2
C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff.
n. 167/C del 23.2.2000)
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PER ANNI 3 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.
40 COMMI 3 E 6 N.O.I.F (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C – Com. Uff. n. 167/C del 23.2.2000)"