F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 30/C – RIUNIONE DEL 6 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ASCOLI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA AI CALCIATORI ALOISI ANTONIO E ARUTA SOSSIO RISPETTIVAMENTE PER N.3 E N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL’AMMENDA DI L. 1.500.000 AD ESSA RECLAMANTE, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA ANCONA CALCIO/ASCOLI CALCIO DEL 5.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 195/C del 22.3.2000).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 30/C - RIUNIONE DEL 6 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'ASCOLI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA AI CALCIATORI ALOISI ANTONIO E ARUTA SOSSIO RISPETTIVAMENTE PER N.3 E N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL'AMMENDA DI L. 1.500.000 AD ESSA RECLAMANTE, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA ANCONA CALCIO/ASCOLI CALCIO DEL 5.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 195/C del 22.3.2000). La società Ascoli Calcio ha proposto rituale ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti serie C, di cui al C.U. n. 195/C del 22 marzo 2000, riguardante le sanzioni della squalifica inflitte ai calciatori Aruta Sossio per n. 2 giornate di gara, ed Aloisi Antonio per n. 3 giornate, nonché dell'ammenda di L. 1.500.000 comminate alla società a seguito di deferimento del Procuratore federale, per violazione rispettivamente degli arti. 1 comma C.G.S. e 6 comma 2 C.G.S., in relazione ai fatti accaduti al termine della gara Ancona/Ascoli del 5.12.1999. Sostiene la ricorrente "la mancanza di riferibilità" dei gesti offensivi loro imputati ad "una specifica persona" e la mancata valutazione del "pentimento espresso dall'Aloisi", chiedendo in sostanza, una riduzione delle sanzioni inflitte. Osserva questa Commissione che gli episodi di cui si sono resi protagonisti l'Aruta e l'Aloisi sono da considerare pienamente provati sulla base degli atti ufficiali ed in particolare della relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, né, d'altra parte, può avere rilevanza il fatto che le frasi ed i gesti volgari rivolti dall'Aruta ai tifosi dell'Ancona e gli sputi all'indirizzo del dirigente dell'Ancona, Fiore Giuseppe, da parte dei due calciatori non avessero un obiettivo preciso o che, gli sputi, fossero invece diretti verso il gruppo di persone presenti davanti allo spogliatoio. Per quanto riguarda la mancata valutazione del presunto "pentimento" manifestato dal calciatore Aloisi avanti la Commissione Disciplinare, a parte la genericità ed indeterminatezza delle dichiarazioni, va rilevato che la sanzione di tre giornate di squalifica a questi inflitta appare congruamente contenuta ove si tenga conto della volgarità e reiterazione dell'inqualificabile gesto, onde nessuna riduzione può essere concessa. Parimenti vanno confermate, per i suddetti motivi, le sanzioni comminate all'Aruta ed all'Ascoli calcio. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'Ascoli Calcio di Ascoli Piceno e dispone l'incameramento della tassa versata.
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