F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 33/C – RIUNIONE DEL 28 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI MONTELLA GINO, PRESIDENTE, E CAPUANO EZIO, ALLENATORE DELLA S.S. CAVESE 1919, NONCHE’ DELLA S.S. CAVESE 1919, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ED AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 186/C dal 15.3.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 33/C - RIUNIONE DEL 28 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI MONTELLA GINO, PRESIDENTE, E CAPUANO EZIO, ALLENATORE DELLA S.S. CAVESE 1919, NONCHE' DELLA S.S. CAVESE 1919, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ED AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 186/C dal 15.3.2000) II Procuratore Federale ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 186/C del 15 marzo 2000, che ha deliberato di prosciogliere il Sig. Montella Gino, presidente della S.S. Cavese 1919, ed il Sig. Capuano Ezio, allenatore della suddetta società, dall'addebito di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S.. per il quale i predetti erano stati deferiti con atto del 25.11.1999 del Procuratore Federale medesimo, per quanto denunciato dal calciatore Protti Stefano in ordine alla subita aggressione verbale ed alle minacce ricevute. L'appellante ha altresì censurato la delibera impugnata nella parte in cui aveva escluso la responsabilità diretta ed oggettiva della società S.S. Cavese 1919, per i comportamenti contestati ai dirigenti e tesserati. L'appellante dà innanzitutto atto che nessuna "dolosa macchinazione" è attribuibile al presidente ed all'allenatore "per ottenere l'allontanamento di calciatori ormai sgraditi alla società", e tuttavia assume la rilevanza, sotto il profilo disciplinare, del comportamento dei due incolpati che non avrebbero previsto, nonostante fosse facilmente prevedibile, che l'incontro tra un gruppo di tifosi protestatari ed i calciatori avrebbe potuto creare conseguenze non facilmente controllabili. Le censure proposte dal Procuratore Federale appellante, pur ridimensionando notevolmente l'Originaria accusa, sarebbero, tuttavia, sufficienti a determinare la responsabilità disciplinare dei tesserati ed in via diretta ed oggettiva quella della società. La Commissione d'Appello Federale ritiene che l'appello debba essere rigettato, in quanto la delibera impugnata ricostruisce esattamente i fatti e gli accadimenti sulla base di documenti ufficiali ed esclude, pertanto, che siano stati accertati comportamenti rilevanti sul piano della responsabilità disciplinare da parte degli incolpati. In particolare rileva che nel corso delle indagini è emerso quanto segue: - che la persona estranea non tesserata, a cui si sarebbe consentito, insieme ad altri, l'ingresso all'interno dello stadio, tale Edoardo Purgante, era un dipendente comunale con funzioni varie all'interno dello stadio; - che il giorno dei fatti di cui al procedimento, l'accesso era stato consentito a tifosi della squadra che avevano manifestato il desiderio di Contattare i Calciatori; - che i comportamenti dei tifosi, sicuramente censurabili, non possono essere comunque posti a carico dei deferiti proprio perché, come riconosce lo stesso Procuratore Federale, non è stata provata alcuna "dolosa macchinazione" da parte dei deferiti stessi per ottenere l'allontanamento di calciatori non graditi; -che non è emersa alcuna prova che i tesserati conoscessero le intenzioni dei tifosi. Deve inoltre osservarsi che le dichiarazioni dei calciatori presenti hanno consentito di chiarire i limiti ed i termini della sia pure animata discussione tra la tifoseria ed i calciatori. In buona sostanza esattamente è stata esclusa ogni responsabilità disciplinare rilevante ai sensi dall'art. 1 comma 1 C.G.S.. In relazione a tutto quanto precede la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Sig. Procuratore Federale.
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