F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C – RIUNIONE DELL’11 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLO SPORT CLUB MARSALA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI LIRE 4.000.000 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE RASA FEDERICO INIDONEO ALLA PRATICA DEL CALCIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Sene C – Com. Uff. n. 207/C del 5.4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C - RIUNIONE DELL'11 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLO SPORT CLUB MARSALA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI LIRE 4.000.000 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE RASA FEDERICO INIDONEO ALLA PRATICA DEL CALCIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Sene C - Com. Uff. n. 207/C del 5.4.2000) II Presidente della Lega Professionisti Serie C, con atto in data 7.1.2000, deferiva alla commissione Disciplinare presso la stessa Lega lo Sport Club Marsala 1912 per violazione dall'art. 1 C.G.S., avendo trasferito all'A.C. Don Bosco Partinico il calciatore Rasa Federico non idoneo alla pratica del calcio. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 207/C del 5 aprile 2000, rilevato che agli atti risultava il certificato di non idoneità all'attività agonistica del calciatore Rasa, rilasciato in data 30.6.1999. e il contratto di trasferimento dello stesso calciatore in data 18.8.1999, infliggeva alla Società S.C. Marsala la sanzione dell'ammenda di lire 4.000.000. Avverso tale decisione propone appello la Società Marsala, deducendo che il trasferimento del calciatore in parola era stato effettuato senza dolo, in quanto lo stesso aveva ottenuto dall'Istituto di Medicina dello Sport dell'Università di Palermo, in data antecedente e cioè I'11.8.1999, il certificato di idoneità alla pratica sportiva. SoIo successivamente, avendo appreso che il certificato non era valido, in quanto doveva essere rilasciato dalla U.S.L. competente, aveva provveduto a richiedere un nuovo certificato, regolarmente rilasciato. L'appello è infondato. Come risulta dagli atti, l'Unità Sanitaria Locale n. 62 di Palermo, in data 3.6.1999, ha rilasciato un certificato di non idoneità all'attività sportiva relativo al calciatore Rasa Federico a seguito del quale la F.I.G.C., con nota 24.6.1999, nel prendere atto, comunicava ai diretti interessati ed alla Lega la conseguente sospensione della validità del tesseramento. Nonostante tale certificata inidoneità la Società Marsala, in data 18 agosto, trasferiva il suddetto calciatore alla A.C. Don Bosco Partinico, trasferimento peraltro sospeso da parte dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Sicilia. Questo comportamento viola i principi di lealtà e correttezza stabiliti dall'art.1 C.G.S. e a nulla rileva, sotto il profilo della buona fede contrattuale, che la società ricorrente, in data 11 agosto, abbia sottoposto il calciatore a visita medica presso un Istituto non autorizzato. Secondo la normativa federale e le vigenti disposizioni di legge, infatti, il certificato di idoneità all'attività sportiva deve essere rilasciato dalla stessa U.S.L. competente che aveva già rilasciato un certificato negativo, e che solo in data 7.11.1999, successivamente quindi alla cessione del calciatore, aveva rilasciato un regolare certificato di idoneità. II presupposto per la disponibilità e l'utilizzo dei calciatori tesserati è infatti l'idoneità all'attività sportiva, in mancanza della quale, ai sensi dall'art. 43 delle N.O.I.F., la Società era tenuta ad informare immediatamente la Segreteria Federale della accertata non idoneità agonistica del calciatore e non poteva certo trasferirlo ad altra Società, senza neppure informare questa di tale situazione dl irregolarità. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dallo Sport Club Marsala 1912 di Marsala (Trapani) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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