F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 19 giugno 2000 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.FIORE ROBERTO, CONSIGLIERE DELLA L.P.S.C. E AMMINISTRATORE UNICO DELL’A.C. JUVE STABIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO, NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, GlUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL’ARBITRO DELLA GARA ASCOLI CALCIO/JUVE STABIA DEL 12.12.1999, E DELL’A.C. JUVE STABIA, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO AMMINISTRATORE UNICO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.FIORE ROBERTO, CONSIGLIERE DELLA L.P.S.C. E AMMINISTRATORE UNICO DELL’A.C. JUVE STABIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO MINACCIOSO, ESPRESSIONI IRRIGUARDOSE ED OFFENSIVE NEI CONFRONTI DELL’ARBITRO DELLA GARA JUVE STABIA/CATANIA DEL 2.4.2000, NONCHE’ DELL’A.C. JUVE STABIA, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO AMMINISTRATORE UNICO

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 19 giugno 2000 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.FIORE ROBERTO, CONSIGLIERE DELLA L.P.S.C. E AMMINISTRATORE UNICO DELL'A.C. JUVE STABIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO, NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, GlUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL'ARBITRO DELLA GARA ASCOLI CALCIO/JUVE STABIA DEL 12.12.1999, E DELL'A.C. JUVE STABIA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO AMMINISTRATORE UNICO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.FIORE ROBERTO, CONSIGLIERE DELLA L.P.S.C. E AMMINISTRATORE UNICO DELL'A.C. JUVE STABIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO MINACCIOSO, ESPRESSIONI IRRIGUARDOSE ED OFFENSIVE NEI CONFRONTI DELL'ARBITRO DELLA GARA JUVE STABIA/CATANIA DEL 2.4.2000, NONCHE' DELL'A.C. JUVE STABIA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO AMMINISTRATORE UNICO Ritiene la Corte di dovere, preliminarmente, disporre la riunione dei due procedimenti, stante la connessione soggettiva esistente tra gli stessi e le affinità tra i comportamenti del Fiore nei due episodi. Rileva, altresì, la Corte che questa è la quinta volta che il Consigliere della Lega Professionisti Serie C viene deferito dal Procuratore Federale per violazione dall'art. 1 C.G.S.. Nella stagione 1997/98, riportò l'inibizione per giorni 15 (e la società una ammenda di 5.000.000 di lire) e, nella stagione 1998/99, gli venne inflitta l'ammonizione (ed alla società L. 5.000.000 di ammenda). Il 5.3.1999, venne, invece, prosciolto dalla stessa imputazione (art. 1 comma 3). All'odierno dibattimento, il Fiore deve rispondere di due episodi, di cui il primo risale al 12.12.1999. AI termine della gara Ascoli/Juve Stabia, così si espresse nelle dichiarazioni alla Stampa: "Rigore vergognoso, mai vista una cosa del genere. Il pari era più giusto, ma purtroppo siamo stati penalizzati dalle decisioni arbitrali. A noi hanno negato un rigore su Lazzaro, che invece è stato ammonito per simulazione". Da tale incolpazione, il Fiore si è difeso sostenendo di non avere avuto alcuna intenzione di ledere l'onestà, la buona fede e la reputazione della classe arbitrale ed ha precisato di non aver rilasciato alcuna intervista, ma che sì era trattato di uno sfogo, raccolto da un giornalista casualmente presente. II secondo episodio, certamente più grave, è avvenuto al termine della gara Juve Stabia/Calcio Catania del 2.4.2000 e risulta dal supplemento del rapporto redatto dall'arbitro. Riferisce l'arbitro: ""il Presidente della società Juve Stabia (raggiunto lo spogliatoio arbitrale a fine gara) mi aggrediva verbalmente e con fare minaccioso ed offensivo pronunziava ad alta voce nei miei confronti le testuali parole "Io sono il Presidente della Juve Stabia e sicuramente lei non mi conosce bene: oggi non si sarebbe comportato così!!! Io qui spendo un sacco di soldi e non voglio vedere un incompetente come lei, che ogni domenica rovina le partite; si dovrebbe vergognare perché quelli come lei sono la rovina del calcio. II suo compito è quello di arbitrare le basse categorie e non le serie C!!! Lei rappresenta la rovina del calcio. E adesso se ha qualcosa da dire o da replicare lo faccia pure, perché la voglio ascoltare!!! Ignorante e cretino"."" Riferisce ancora che il Fiore, sempre inveendo e minacciando, si introduceva nello spogliatoio e, alla fine, si allontanava, accompagnato da altri dirigenti e dalla Fora Pubblica frattanto intervenuta. Di fronte a questa accusa, il Fiore non riteneva di portare giustificazione alcuna. Ritiene la Corte che il comportamento ripetutamente offensivo e minaccioso del Fiore debba essere severamente sanzionato. Viene da chiedersi come possa un Consigliere della Lega alla quale appartiene la sua società comportarsi in maniera così riprovevole. Considerata la continuazione con l'episodio del 12.12.1999, più lieve ma altrettanto inammissibile, e la recidiva, si ritiene equa la sanzione di mesi tre di inibizione (art, 9 lett. c/C.G.S.). Alla società, a titolo di responsabilità diretta, deve essere inflitta l'ammenda di L. 10.000.000. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sui riuniti deferimenti come innanzi proposti dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed infligge al Sig. Fiore Roberto la sanzione dell'inibizione per mesi tre ed all'A.C. Juve Stabia la sanzione dell'ammenda di L. 10,000.000.
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