F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 29 Ottobre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. ISCHIA ISOLAVERDE E DEL SIG. D’ABUNDO ANTONELLO, AMMINISTRATORE UNICO, AVVERSO RISPETTIVAMENTE LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 7 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1998/99 E DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER ILLECITO AMMINISTRATIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 16.9.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 29 Ottobre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. ISCHIA ISOLAVERDE E DEL SIG. D'ABUNDO ANTONELLO, AMMINISTRATORE UNICO, AVVERSO RISPETTIVAMENTE LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 7 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1998/99 E DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER ILLECITO AMMINISTRATIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 17/C del 16.9.1998) A seguito di deferimento disposto dalla Procura Federale la Commissione Disciplinare presso Ia Lega Professionisti Serie C, con delibera pubblicata sul C.U. n. 17/C del 16 settembre 1998, infliggeva alla A.S. Ischia Isolaverde, ritenuta responsabile della violazione di cui all'ari. 3~comma 2 C.G.S., la penalizzazione di sette punti da scontare nel campionato di appartenenza nella corrente stagione sportiva, e al Sig. D'Abundo Antonello, Amministratore unico della società, incolpato di violazione del comma 6 del medesimo art. 3 la sanzione della inibizione per fa durata di anni due. Avverso tale decisione hanno proposto distinti atti di impugnazione, peraltro di contenuto pressoché identico, tanto la società che il tesserato. In limine litis il Collegio ha disposto la riunione dei procedimenti per evidenti ragioni di connessione. Si deve rilevare che gli appelli sono stati inoltrati a quest'organo di ultima istanza il giorno 23 settembre e cioè ben oltre il termine prescritto, che è quello di tre giorni dalla pubblicazione della decisione sul Comunicato Ufficiale, avvenuta, come si è detto, il 16 settembre; si rileva che l'abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti per illecito amministrativo, quale è appunto quello di cui si tratta, è stata disposta dal Presidente Federale con il Comunicato Ufficiale n. 93/A pubblicato il 30 aprile 1998 ed è tuttora in vigore. La inosservanza del termine stabilito per l'inoltro dell'impugnazione costituisce motivo di inammissibilità dell'appello e ne preclude l'esame. Alla inammissibilità consegue l'incameramento delle tasse versate. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dall'A.S. Ischia Isolaverde di Ischia (Napoli) e dal Sig. D'Abundo Antonello, li dichiara inammissibili, per tardività, ai sensi dell'art. 23 n. 5 C.G.S.. Dispone l'incameramento delle relative tasse.
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